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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


382564
STA0375-0199
Somm. e Sten. d'Aula n. 375 del 18 giugno 1998 (STA13-375)
(suddiviso in 396 Unità Documento)
Unità Documento n.199 (che inizia a pag.34 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.174)
SEGUITO ESAME: C4626. ...(Ripresa esame dell'articolo 3 - A.C. 4626) LAVASS
...SEGUITO ESAME: C4626. ...(Ripresa esame dell'articolo 3 - A.C. 4626)
ANNA MARIA SERAFINI, Relatore per la II Commissione.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
ZZSTA ZZRES ZZSTA180698 ZZSTA980618 ZZSTA000698 ZZSTA000098 ZZSTA375 ZZ13 ZZDI ZZLL
    ANNA MARIA SERAFINI,   Relatore per la II Commissione.
  L'emendamento 3.25  (Nuova formulazione),  presentato
  dalle Commissioni, e che illustro anche a nome del collega
  Leccese, esprime molti aspetti emersi nel dibattito svoltosi
  nelle Commissioni II e III e in Assemblea.  Esso introduce in
  particolare un'innovazione rispetto al testo del Senato,
  segnatamente all'articolo 37 della legge n. 184, che tratta
  l'accesso alla conoscenza delle proprie origini genetiche.
  Tuttavia, tali innovazioni hanno come loro premessa
  un'attenzione al lavoro che si è svolto presso l'altra Camera.
  Si pone in sintonia con l'articolo 30 della convenzione de
  L'Aja e con l'articolo 3 della nostra Costituzione.  Non è in
  opposizione all'articolo 28 della legge n. 184; anzi, semmai
  va concepito come una sua integrazione in quanto attiene al
  capitolo terzo relativo all'adozione internazionale.
     L'articolo 30 della convenzione de L'Aja, così recita: "Le
  autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano
  con cura le informazioni in loro possesso sull'origine del
  minore, in particolare quelle relative all'identità della
  madre e del padre e i dati sui precedenti sanitari del minore
  e della sua famiglia.  Le medesime autorità assicurano
  l'accesso del minore o del suo rappresentante a tali
  informazioni, con l'assistenza appropriata, nella misura
  consentita dalla legge dello Stato".
     Care colleghe e colleghi, signor Presidente, signori
  rappresentanti del Governo, i commi 1, 2 e 3 dell'emendamento
  3.25  (Nuova formulazione)  delle Commissioni rispondono -
  ci sembra - in modo equilibrato al punto 1 dell'articolo 30
  della convenzione.  Infatti, nel testo dell'emendamento i dati
  relativi all'origine del minore, all'identità dei suoi
  genitori biologici e i dati sanitari, vengono conservati da
  autorità quali la commissione del tribunale per i
  minorenni.
     Per quanto attiene all'accesso alle informazioni non
  riconducibili esclusivamente a quelle relative ai dati
  anagrafici dei genitori naturali, nel comma 2 si fa
  riferimento alle disposizioni vigenti in tema di adozione di
  minori italiani.  In tal senso, si fa riferimento all'articolo
  22, comma 5, della legge n. 184.  Tale scelta dipende dal
  rispetto, oltre che del lavoro del Senato, della legge n. 184
  che, su tale tema, non solo legifera, ma lo fa con equilibrio.
  Infatti, lascia ai rapporti genitori-figli, all'esercizio
  della responsabilità genitoriale, il racconto della storia del
  bambino o della bambina adottati.
     Riguardo alla trasmissione della filiazione, vi è chi
  pensa che la legge debba stabilire i tempi entro cui tale
  trasmissione debba avvenire.  Lo stesso testo del Governo
  indicava nell'espressione "prima possibile" tale scansione.
  Nell'emendamento non si è ritenuto di assecondare questa
  ipotesi anche per non discostarsi dal testo della legge n. 184
  che - come dicevo - su tale aspetto legifera.
     Dove invece la legge n. 184 non interviene è sulla
  questione relativa all'accesso delle informazioni sui dati
  anagrafici dei genitori naturali.  Per essere più precisi,
  interviene in modo generico.  Infatti, il testo relativo
  all'adozione internazionale manca di una trattazione specifica
  dell'oggetto in questione e rinvia a tale riguardo alla legge
  italiana.
     Ma se il titolo terzo della legge n. 184, che si occupa
  dell'adozione internazionale, avesse fatto un rinvio preciso
  all'articolo 28, che chiude il capitolo secondo della medesima
  legge che per l'appunto disciplina l'accesso alle informazioni
  sulla identità dei genitori naturali ma in adozione nazionale,
  avremmo avuto un
 
                              Pag. 35
 
  uguale comportamento.  Ciò non significa, ovviamente, che il
  testo non avrebbe potuto comunque essere cambiato in quanto
  esistono, sì, punti in comune tra adozione nazionale ed
  adozione internazionale, ma anche aspetti diversi.  Tuttavia,
  così non è!  E si potrebbe interpretare il rinvio alla legge
  italiana, contenuto nel titolo terzo, come un rinvio
  all'articolo 28 solo in via analogica.  Ecco che allora, anche
  per evitare diatribe interpretative, è necessario legiferare
  su tale aspetto e superare in tal modo il vuoto che si
  verrebbe a creare, reso ancora più evidente dalle indicazioni
  sia dell'articolo 7 della Convenzione internazionale sui
  diritti del fanciullo (firmata a New York in sede ONU il 20
  novembre 1989), sia dell'articolo 30 della Convenzione de
  L'Aja.  Del resto, il comma 4 dell'articolo 37 non va concepito
  in opposizione all'articolo 28; esso disciplina sì in modo
  anche diverso il medesimo oggetto, ma non in contrasto.
  Infatti, il comma 2 dell'articolo 28 formula il rapporto tra
  genitori adottivi, i loro figli e l'informazione sulle origini
  dei genitori naturali in misura tale, onorevole Novelli, da
  non escludere l'accesso, previa autorizzazione del tribunale,
  del primo alla seconda.
     Il comma 4 dell'emendamento delle Commissioni si compone
  di tre capoversi.
     Nel primo si stabilisce la modalità di accesso dei
  genitori adottivi che esercitano la potestà genitoriale alle
  informazioni relative all'identità dei genitori naturali.  Nel
  secondo si stabiliscono le modalità d'accesso alle medesime
  informazioni per l'adottato o per l'adottata maggiori d'età.
  Nel terzo, infine, si stabilisce che l'accesso non è
  consentito sia nel caso in cui anche uno dei soli genitori
  naturali abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia
  manifestato il consenso all'adozione a condizioni di rimanere
  anonimo...
 
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