| ANNA MARIA SERAFINI, Relatore per la II Commissione.
L'emendamento 3.25 (Nuova formulazione), presentato
dalle Commissioni, e che illustro anche a nome del collega
Leccese, esprime molti aspetti emersi nel dibattito svoltosi
nelle Commissioni II e III e in Assemblea. Esso introduce in
particolare un'innovazione rispetto al testo del Senato,
segnatamente all'articolo 37 della legge n. 184, che tratta
l'accesso alla conoscenza delle proprie origini genetiche.
Tuttavia, tali innovazioni hanno come loro premessa
un'attenzione al lavoro che si è svolto presso l'altra Camera.
Si pone in sintonia con l'articolo 30 della convenzione de
L'Aja e con l'articolo 3 della nostra Costituzione. Non è in
opposizione all'articolo 28 della legge n. 184; anzi, semmai
va concepito come una sua integrazione in quanto attiene al
capitolo terzo relativo all'adozione internazionale.
L'articolo 30 della convenzione de L'Aja, così recita: "Le
autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano
con cura le informazioni in loro possesso sull'origine del
minore, in particolare quelle relative all'identità della
madre e del padre e i dati sui precedenti sanitari del minore
e della sua famiglia. Le medesime autorità assicurano
l'accesso del minore o del suo rappresentante a tali
informazioni, con l'assistenza appropriata, nella misura
consentita dalla legge dello Stato".
Care colleghe e colleghi, signor Presidente, signori
rappresentanti del Governo, i commi 1, 2 e 3 dell'emendamento
3.25 (Nuova formulazione) delle Commissioni rispondono -
ci sembra - in modo equilibrato al punto 1 dell'articolo 30
della convenzione. Infatti, nel testo dell'emendamento i dati
relativi all'origine del minore, all'identità dei suoi
genitori biologici e i dati sanitari, vengono conservati da
autorità quali la commissione del tribunale per i
minorenni.
Per quanto attiene all'accesso alle informazioni non
riconducibili esclusivamente a quelle relative ai dati
anagrafici dei genitori naturali, nel comma 2 si fa
riferimento alle disposizioni vigenti in tema di adozione di
minori italiani. In tal senso, si fa riferimento all'articolo
22, comma 5, della legge n. 184. Tale scelta dipende dal
rispetto, oltre che del lavoro del Senato, della legge n. 184
che, su tale tema, non solo legifera, ma lo fa con equilibrio.
Infatti, lascia ai rapporti genitori-figli, all'esercizio
della responsabilità genitoriale, il racconto della storia del
bambino o della bambina adottati.
Riguardo alla trasmissione della filiazione, vi è chi
pensa che la legge debba stabilire i tempi entro cui tale
trasmissione debba avvenire. Lo stesso testo del Governo
indicava nell'espressione "prima possibile" tale scansione.
Nell'emendamento non si è ritenuto di assecondare questa
ipotesi anche per non discostarsi dal testo della legge n. 184
che - come dicevo - su tale aspetto legifera.
Dove invece la legge n. 184 non interviene è sulla
questione relativa all'accesso delle informazioni sui dati
anagrafici dei genitori naturali. Per essere più precisi,
interviene in modo generico. Infatti, il testo relativo
all'adozione internazionale manca di una trattazione specifica
dell'oggetto in questione e rinvia a tale riguardo alla legge
italiana.
Ma se il titolo terzo della legge n. 184, che si occupa
dell'adozione internazionale, avesse fatto un rinvio preciso
all'articolo 28, che chiude il capitolo secondo della medesima
legge che per l'appunto disciplina l'accesso alle informazioni
sulla identità dei genitori naturali ma in adozione nazionale,
avremmo avuto un
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uguale comportamento. Ciò non significa, ovviamente, che il
testo non avrebbe potuto comunque essere cambiato in quanto
esistono, sì, punti in comune tra adozione nazionale ed
adozione internazionale, ma anche aspetti diversi. Tuttavia,
così non è! E si potrebbe interpretare il rinvio alla legge
italiana, contenuto nel titolo terzo, come un rinvio
all'articolo 28 solo in via analogica. Ecco che allora, anche
per evitare diatribe interpretative, è necessario legiferare
su tale aspetto e superare in tal modo il vuoto che si
verrebbe a creare, reso ancora più evidente dalle indicazioni
sia dell'articolo 7 della Convenzione internazionale sui
diritti del fanciullo (firmata a New York in sede ONU il 20
novembre 1989), sia dell'articolo 30 della Convenzione de
L'Aja. Del resto, il comma 4 dell'articolo 37 non va concepito
in opposizione all'articolo 28; esso disciplina sì in modo
anche diverso il medesimo oggetto, ma non in contrasto.
Infatti, il comma 2 dell'articolo 28 formula il rapporto tra
genitori adottivi, i loro figli e l'informazione sulle origini
dei genitori naturali in misura tale, onorevole Novelli, da
non escludere l'accesso, previa autorizzazione del tribunale,
del primo alla seconda.
Il comma 4 dell'emendamento delle Commissioni si compone
di tre capoversi.
Nel primo si stabilisce la modalità di accesso dei
genitori adottivi che esercitano la potestà genitoriale alle
informazioni relative all'identità dei genitori naturali. Nel
secondo si stabiliscono le modalità d'accesso alle medesime
informazioni per l'adottato o per l'adottata maggiori d'età.
Nel terzo, infine, si stabilisce che l'accesso non è
consentito sia nel caso in cui anche uno dei soli genitori
naturali abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia
manifestato il consenso all'adozione a condizioni di rimanere
anonimo...
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