| ANNA MARIA SERAFINI, Relatore per la II Commissione.
Presidente, lei sa che noi abbiamo discusso questo
provvedimento in tempi molto brevi.
C'è, inoltre, un altro aspetto da non sottovalutare
contenuto nell'articolo 30 della Convenzione de L'Aja, che al
secondo comma recita quanto segue: "La medesima autorità
assicura l'accesso del minore e del suo rappresentante a tali
informazioni con l'assistenza appropriata". Dunque,
l'assistenza appropriata non riguarda, cari colleghi e
colleghe, la natura specifica del diritto e dei diritti che
vogliamo tutelare? Il comma 4 dell'emendamento 3.25 è un punto
di equilibrio ed è equilibrato: mette in moto il processo
nella parte relativa alle adozioni internazionali e lo fa con
la dovuta cautela; rinvia all'esperienza, nonché alla modifica
della legge n. 184, per verificarne l'efficacia e ripristinare
la materia.
Vorrei concludere con il passo di una lettera che una
rappresentante del CIAI ha inviato ai rappresentanti di altre
organizzazioni di volontariato, poiché ho parlato di dubbi che
sono anche presenti in molti colleghi e colleghe.
Ebbene, questa collega dice: "Certo che è difficile e
angosciante per un genitore adottivo immaginare che i fantasmi
si possano un giorno materializzare; ma aprire la nostra
famiglia, fare spazio a un bambino non nato da noi, accettarlo
per ciò che è stato, che è e per ciò che sarà, vuol dire
accogliere la sua interezza di persona". Penso che questo sia
il modo giusto per rispondere al dibattito in Commissione e in
quest'aula. Per questo esprimo parere negativo sul
subemendamento Fei 0.3.25.1 ed invito al ritiro dei
subemendamenti Grimaldi 0.3.25.2 e 0.3.25.3.
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