| (Autorizzazione all'esercizio di impianti di
smaltimento).
1. L'esercizio degli impianti di smaltimento la cui
realizzazione è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 24 è
autorizzato dalla provincia. A tal fine, il titolare
dell'impianto deve presentare la relativa domanda alla
provincia almeno sessanta giorni prima dell'avviamento
dell'impianto stesso allegando copia dell'autorizzazione alla
realizzazione.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al
comma 1, la provincia accerta la rispondenza dell'impianto
alle condizioni e alle prescrizioni eventualmente previste
nell'autorizzazione alla realizzazione dello stesso e rilascia
l'autorizzazione all'esercizio entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda,
fatta salva la facoltà della provincia stessa di interrompere
per una sola volta tale termine, nel caso di richiesta di
informazioni suppletive.
3. Trascorso inutilmente il termine complessivo del
procedimento di cui al comma 2 senza che siano stati assunti
provvedimenti da parte delle autorità competenti, il soggetto
richiedente può avanzare istanza al presidente della
provincia, che si esprime in modo definitivo entro trenta
giorni dal ricevimento della medesima.
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