| (Bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati).
1. Gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale
devono essere realizzati da coloro che hanno causato
l'inquinamento e, qualora non individuabili, dai comuni nel
cui territorio è ubicato il sito inquinato, previa
approvazione del relativo progetto da parte della regione.
2. Per contribuire al finanziamento degli interventi di
cui al comma 1, la regione istituisce un apposito capitolo nel
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proprio bilancio in cui sono iscritte le disponibilità di cui
all'articolo 20, comma 8, destinate a tale finalità.
3. La regione informa il Ministro dell'ambiente circa lo
stato di attuazione dei piani di bonifica di cui al comma
1.
4. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente
riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione
dei piani di bonifica di cui al comma 1.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono
determinati gli standard di bonifica, con particolare
riguardo ai limiti di accettabilità degli inquinanti nei corpi
idrici interessati e nel suolo, ed alle metodologie di
intervento, con riferimento alle relative destinazioni
d'uso.
6. I comuni ricorrono in giudizio, al fine di recuperare
le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di
bonifica di cui al presente articolo, contro chiunque possa
aver concorso a causare un danno ambientale, ai sensi della
normativa vigente in materia, ivi compresi il proprietario
dell'area e chiunque ne abbia avuto la disponibilità all'epoca
in cui è avvenuto l'inquinamento.
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