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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3828
DDL0206-0033
Progetto di legge Camera n. 206 - testo presentato - (DDL13-206)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.33 (che inizia a pag.47 dello stampato)
...C206. TESTIPDL
...C206.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 27.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC206 ZZ13 ZZPD ZZPR
                      (Autosmaltimento).
     1.  Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
  Ministro della sanità, stabilisce, con proprio decreto, le
  condizioni per l'esercizio delle attività nonché per la
  realizzazione e l'esercizio degli impianti di autosmaltimento
  nei luoghi stessi di produzione di rifiuti non pericolosi, per
  i quali non sono richieste le autorizzazioni di cui agli
  articoli 23, 24 e 25, stabilendo a tal fine, per ciascun tipo
  di attività, i tipi e le quantità di rifiuti, le condizioni di
 
                              Pag. 48
 
  esercizio e le emissioni nell'ambiente.  Le disposizioni del
  presente comma non si applicano alle discariche.
     2.  Le attività di cui al comma 1 riferite ai rifiuti
  qualificati come pericolosi sono soggette alle autorizzazioni
  di cui agli articoli 23, 24 e 25.
     3.  Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Decorso tale termine, provvede il Presidente del Consiglio dei
  ministri.
     4.  Chiunque intende effettuare le attività di
  autosmaltimento di cui al comma 1, è tenuto a dare, in carta
  libera e senza alcun onere finanziario, comunicazione alla
  provincia ed alla sezione regionale dell'Albo territorialmente
  competenti, almeno sessanta giorni prima dell'inizio
  dell'attività, corredandola con una relazione dalla quale
  risulti il ciclo dal quale provengono i rifiuti, il tipo, la
  quantità, le caratteristiche dei rifiuti da autosmaltire,
  nonché le caratteristiche dell'impianto di smaltimento, le
  condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente.  La
  provincia può richiedere ulteriori dati e informazioni per
  assicurare il rispetto delle norme vigenti per la tutela della
  salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei
  presupposti o dei requisiti richiesti, vieta l'avvio o la
  prosecuzione delle attività e impone la rimozione degli
  effetti già prodotti.  Si applicano comunque le norme tecniche
  di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla
  normativa vigente per le attività industriali.
     5.  Gli impianti di cui al presente articolo non sono
  previsti nei piani regionali di gestione dei rifiuti.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-206 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0206 TOTPAG=0074 TOTDOC=0066 NDOC=0033 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0047 RIGINIZ=027 PAGFIN=0048 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=47 PAGEFIN=48 SORTRES= SORTDDL=020600 00 FASCIDC=13DDL0206 SORTNAV=0020600 000 00000 ZZDDLC206 NDOC0033 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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