| (Autosmaltimento).
1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro della sanità, stabilisce, con proprio decreto, le
condizioni per l'esercizio delle attività nonché per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti di autosmaltimento
nei luoghi stessi di produzione di rifiuti non pericolosi, per
i quali non sono richieste le autorizzazioni di cui agli
articoli 23, 24 e 25, stabilendo a tal fine, per ciascun tipo
di attività, i tipi e le quantità di rifiuti, le condizioni di
Pag. 48
esercizio e le emissioni nell'ambiente. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle discariche.
2. Le attività di cui al comma 1 riferite ai rifiuti
qualificati come pericolosi sono soggette alle autorizzazioni
di cui agli articoli 23, 24 e 25.
3. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Decorso tale termine, provvede il Presidente del Consiglio dei
ministri.
4. Chiunque intende effettuare le attività di
autosmaltimento di cui al comma 1, è tenuto a dare, in carta
libera e senza alcun onere finanziario, comunicazione alla
provincia ed alla sezione regionale dell'Albo territorialmente
competenti, almeno sessanta giorni prima dell'inizio
dell'attività, corredandola con una relazione dalla quale
risulti il ciclo dal quale provengono i rifiuti, il tipo, la
quantità, le caratteristiche dei rifiuti da autosmaltire,
nonché le caratteristiche dell'impianto di smaltimento, le
condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. La
provincia può richiedere ulteriori dati e informazioni per
assicurare il rispetto delle norme vigenti per la tutela della
salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei
presupposti o dei requisiti richiesti, vieta l'avvio o la
prosecuzione delle attività e impone la rimozione degli
effetti già prodotti. Si applicano comunque le norme tecniche
di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla
normativa vigente per le attività industriali.
5. Gli impianti di cui al presente articolo non sono
previsti nei piani regionali di gestione dei rifiuti.
| |