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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3829
DDL0206-0034
Progetto di legge Camera n. 206 - testo presentato - (DDL13-206)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.34 (che inizia a pag.48 dello stampato)
...C206. TESTIPDL
...C206.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 28.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC206 ZZ13 ZZPD ZZPR
                   (Raccolta e trasporto).
      1.  I soggetti che svolgono attività di raccolta e
  trasporto di rifiuti, anche pericolosi, in conto terzi, devono
  essere iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 8.
 
                              Pag. 49
 
     2.  Le imprese che effettuano la raccolta o il trasporto in
  conto proprio dei rifiuti, anche pericolosi, da esse prodotti,
  non sono soggette all'iscrizione all'Albo.  Tali imprese
  comunicano alla provincia in cui ha sede l'impresa, almeno
  sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività, le tipologie
  dei rifiuti trasportati ed i mezzi utilizzati.  Alla
  dichiarazione è allegata una relazione tecnica sui mezzi
  utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.  La
  provincia iscrive in un apposito elenco le imprese che
  effettuano nel proprio territorio la raccolta ed il trasporto
  dei rifiuti in conto proprio.
  3.  Durante il trasporto i rifiuti sono identificati dal
  documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui
  all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6
  ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, dal quale,
  opportunatamente integrato, devono risultare i seguenti
  dati:
         a)  nome ed indirizzo del produttore o del
  detentore;
         b)  origine, tipologia e quantità del rifiuto;
         c)  impianto di destinazione;
         d)  data e percorso dell'istradamento;
         e)  nome ed indirizzo del destinatario.
     4.  I rifiuti pericolosi sono imballati ed etichettati in
  conformità alle vigenti norme in materia di trasporto di merci
  pericolose.
     5.  Per le imprese che operano in virtù di autorizzazioni o
  diritti speciali o esclusivi, concessi dalla pubblica
  amministrazione per la installazione anche mediante
  appaltatori, o gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni
  ovvero di reti fisse per la produzione o la distribuzione di
  acqua potabile, elettricità o gas, diffuse sul territorio in
  modo capillare si applica la norma di cui all'articolo 29,
  comma 5.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-206 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0206 TOTPAG=0074 TOTDOC=0066 NDOC=0034 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0048 RIGINIZ=031 PAGFIN=0049 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=48 PAGEFIN=49 SORTRES= SORTDDL=020600 00 FASCIDC=13DDL0206 SORTNAV=0020600 000 00000 ZZDDLC206 NDOC0034 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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