| (Raccolta e trasporto).
1. I soggetti che svolgono attività di raccolta e
trasporto di rifiuti, anche pericolosi, in conto terzi, devono
essere iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 8.
Pag. 49
2. Le imprese che effettuano la raccolta o il trasporto in
conto proprio dei rifiuti, anche pericolosi, da esse prodotti,
non sono soggette all'iscrizione all'Albo. Tali imprese
comunicano alla provincia in cui ha sede l'impresa, almeno
sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività, le tipologie
dei rifiuti trasportati ed i mezzi utilizzati. Alla
dichiarazione è allegata una relazione tecnica sui mezzi
utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti. La
provincia iscrive in un apposito elenco le imprese che
effettuano nel proprio territorio la raccolta ed il trasporto
dei rifiuti in conto proprio.
3. Durante il trasporto i rifiuti sono identificati dal
documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, dal quale,
opportunatamente integrato, devono risultare i seguenti
dati:
a) nome ed indirizzo del produttore o del
detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
4. I rifiuti pericolosi sono imballati ed etichettati in
conformità alle vigenti norme in materia di trasporto di merci
pericolose.
5. Per le imprese che operano in virtù di autorizzazioni o
diritti speciali o esclusivi, concessi dalla pubblica
amministrazione per la installazione anche mediante
appaltatori, o gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni
ovvero di reti fisse per la produzione o la distribuzione di
acqua potabile, elettricità o gas, diffuse sul territorio in
modo capillare si applica la norma di cui all'articolo 29,
comma 5.
| |