| (Raccolta e trasporto dei rifiuti destinati
al recupero).
1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o
trasporto di rifiuti destinati ad una delle operazioni di
recupero di cui all'articolo 30, deve, senza alcun onere
finanziario, darne comunicazione alle sezioni regionali
dell'Albo almeno trenta giorni prima dell'inizio
dell'attività, e successivamente con cadenza annuale, secondo
le modalità stabilite dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70,
indicando la quantità, la natura, l'origine e la destinazione
di rifiuti, la frequenza media della raccolta, nonché la
tipologia del mezzo di trasporto. Il comitato redige l'elenco
degli operatori che hanno effettuato la comunicazione. La
mancata comunicazione nei termini previsti comporta il divieto
di effettuare le suddette operazioni di raccolta e
trasporto.
2. Durante il trasporto, i rifiuti di cui al presente
articolo sono identificati dal documento di accompagnamento
dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, dal quale,
opportunatamente integrato, devono risultare:
a) nome ed indirizzo del produttore o del
detentore;
b) origine, composizione e quantità del rifiuto
destinato al recupero;
c) destinazione, con l'indicazione delle
operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è
soggetto il rifiuto destinato al recupero;
d) data del trasporto;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
3. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le
garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del
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decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
4. La comunicazione di cui al comma 1 non deve essere
effettuata per la raccolta ed il trasporto:
a) dei rifiuti inerti, purché privi di amianto,
destinati ad essere recuperati;
b) delle frazioni merceologiche non pericolose,
provenienti da raccolte finalizzate previste da norme statali
o regionali in attuazione dei piani di gestione dei
rifiuti;
c) degli scarti delle lavorazioni agromeccaniche,
compresi quelli del verde pubblico o privato, nonché degli
scarti delle lavorazioni agroindustriali provenienti dalle
piccole e medie imprese.
5. Per le imprese che operano in virtù di autorizzazioni o
di diritti speciali o esclusivi, concessi dalla Pubblica
amministrazione per la installazione, anche mediante
appaltatori, o per la gestione di reti pubbliche di
telecomunicazioni ovvero di reti fisse per la produzione o
distribuzione di acqua potabile, elettricità o gas diffuse sul
territorio in modo capillare, per attività di trasporto di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera m), si intende quella
successiva alla fase di raccolta dei materiali sul territorio
infraprovinciale con relativo deposito temporaneo nei centri
di coordinamento operativo situati all'interno del confine
provinciale. I soggetti interessati all'attività di raccolta
sono tenuti ad effettuare una dichiarazione ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, nella
quale attestano la natura del materiale oggetto della
raccolta, nonché che il materiale stesso è destinato ad uno
specifico centro di coordinamento indicando altresì i mezzi di
trasporto utilizzati per il raggiungimento di quest'ultimo.
Durante la raccolta, i materiali prelevati devono essere
accompagnati, fino al momento del deposito temporaneo nei
centri di coordinamento, da copia autentica della
dichiarazione medesima, nonché da idonea documentazione che ne
comprovi la legittima detenzione.
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