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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3831
DDL0206-0036
Progetto di legge Camera n. 206 - testo presentato - (DDL13-206)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.36 (che inizia a pag.50 dello stampato)
...C206. TESTIPDL
...C206.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 29.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC206 ZZ13 ZZPD ZZPR
         (Raccolta e trasporto dei rifiuti destinati
                        al recupero).
     1.  Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o
  trasporto di rifiuti destinati ad una delle operazioni di
  recupero di cui all'articolo 30, deve, senza alcun onere
  finanziario, darne comunicazione alle sezioni regionali
  dell'Albo almeno trenta giorni prima dell'inizio
  dell'attività, e successivamente con cadenza annuale, secondo
  le modalità stabilite dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70,
  indicando la quantità, la natura, l'origine e la destinazione
  di rifiuti, la frequenza media della raccolta, nonché la
  tipologia del mezzo di trasporto.  Il comitato redige l'elenco
  degli operatori che hanno effettuato la comunicazione.  La
  mancata comunicazione nei termini previsti comporta il divieto
  di effettuare le suddette operazioni di raccolta e
  trasporto.
     2.  Durante il trasporto, i rifiuti di cui al presente
  articolo sono identificati dal documento di accompagnamento
  dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del
  Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, dal quale,
  opportunatamente integrato, devono risultare:
         a)  nome ed indirizzo del produttore o del
  detentore;
         b)  origine, composizione e quantità del rifiuto
  destinato al recupero;
         c)  destinazione, con l'indicazione delle
  operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è
  soggetto il rifiuto destinato al recupero;
         d)  data del trasporto;
         e)  nome ed indirizzo del destinatario.
     3.  I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le
  garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del
 
                              Pag. 51
 
  decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
     4.  La comunicazione di cui al comma 1 non deve essere
  effettuata per la raccolta ed il trasporto:
         a)  dei rifiuti inerti, purché privi di amianto,
  destinati ad essere recuperati;
         b)  delle frazioni merceologiche non pericolose,
  provenienti da raccolte finalizzate previste da norme statali
  o regionali in attuazione dei piani di gestione dei
  rifiuti;
         c)  degli scarti delle lavorazioni agromeccaniche,
  compresi quelli del verde pubblico o privato, nonché degli
  scarti delle lavorazioni agroindustriali provenienti dalle
  piccole e medie imprese.
     5.  Per le imprese che operano in virtù di autorizzazioni o
  di diritti speciali o esclusivi, concessi dalla Pubblica
  amministrazione per la installazione, anche mediante
  appaltatori, o per la gestione di reti pubbliche di
  telecomunicazioni ovvero di reti fisse per la produzione o
  distribuzione di acqua potabile, elettricità o gas diffuse sul
  territorio in modo capillare, per attività di trasporto di cui
  all'articolo 2, comma 1, lettera  m),  si intende quella
  successiva alla fase di raccolta dei materiali sul territorio
  infraprovinciale con relativo deposito temporaneo nei centri
  di coordinamento operativo situati all'interno del confine
  provinciale.  I soggetti interessati all'attività di raccolta
  sono tenuti ad effettuare una dichiarazione ai sensi della
  legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, nella
  quale attestano la natura del materiale oggetto della
  raccolta, nonché che il materiale stesso è destinato ad uno
  specifico centro di coordinamento indicando altresì i mezzi di
  trasporto utilizzati per il raggiungimento di quest'ultimo.
  Durante la raccolta, i materiali prelevati devono essere
  accompagnati, fino al momento del deposito temporaneo nei
  centri di coordinamento, da copia autentica della
  dichiarazione medesima, nonché da idonea documentazione che ne
  comprovi la legittima detenzione.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-206 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0206 TOTPAG=0074 TOTDOC=0066 NDOC=0036 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0050 RIGINIZ=004 PAGFIN=0051 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=50 PAGEFIN=51 SORTRES= SORTDDL=020600 00 FASCIDC=13DDL0206 SORTNAV=0020600 000 00000 ZZDDLC206 NDOC0036 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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