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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3832
DDL0206-0037
Progetto di legge Camera n. 206 - testo presentato - (DDL13-206)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.37 (che inizia a pag.52 dello stampato)
...C206. TESTIPDL
...C206.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 52 Art. 30.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC206 ZZ13 ZZPD ZZPR
                   (Attività di recupero).
      1.  Tutti gli stabilimenti o le imprese che effettuano le
  operazioni di recupero di rifiuti elencate nell'allegato II B
  della direttiva 91/156/CEE del Consiglio 18 marzo 1991 devono
  ottenere un'autorizzazione a tal fine.
     2.  In attuazione di quanto stabilito all'articolo 11,
  comma 1, lettera  b),  della citata direttiva 91/156/CEE e
  all'articolo 3, comma 2, della direttiva 91/689/CEE del
  Consiglio del 12 dicembre 1991, con decreto del Ministro
  dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità,
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle
  risorse agricole, alimentari e forestali, in conformità con le
  norme generali previste dalla presente legge ed in particolare
  con quelle contenute nei commi 5 e 6 del presente articolo,
  sono stabilite le norme tecniche che le singole attività di
  recupero devono rispettare per poter essere dispensate
  dall'autorizzazione di cui al comma 1.
     3.  Chiunque intenda avvalersi della dispensa
  dall'autorizzazione deve dare comunicazione alla sezione
  regionale dell'Albo ed alla provincia competente delle
  operazioni di recupero dei rifiuti svolte in conformità alle
  norme tecniche di cui al comma 2.  La comunicazione è corredata
  da una relazione nella quale sono indicati provenienza, tipi,
  quantità e caratteristiche dei rifiuti da trattare,
  stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di
  combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad
  essere recuperati, nonché le caratteristiche merceologiche dei
  prodotti derivanti dai predetti cicli di recupero.  La
  provincia può chiedere ulteriori dati ed informazioni per
  verificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della
  salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei
  presupposti e dei requisiti dalle stesse richiesti, vieta la
  prosecuzione dell'attività e impone la rimozione degli effetti
  prodotti.
     4.  La comunicazione di cui al comma 3 è rinnovata ogni
  anno e comunque in caso di modifica sostanziale delle
 
                              Pag. 53
 
  operazioni di recupero.
     5.  Le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi sono
  sottoposte alle procedure di cui ai commi 3 e 4 qualora
  ricorrano le seguenti condizioni:
         a)  la quantità dei rifiuti non superi la capacità
  di recupero dello stabilimento;
         b)  siano definiti, per ciascun tipo di attività, i
  tipi dei rifiuti, nonché le condizioni alle quali le attività
  sono sottoposte alla disciplina di cui ai commi 3 e 4;
         c)  siano definite, in relazione ai tipi o alle
  quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, le prescrizioni
  necessarie per assicurare che i rifiuti stessi siano
  recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza
  usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
  all'ambiente.
     6.  Le attività di recupero dei rifiuti pericolosi sono
  sottoposte alle procedure di cui ai commi 3 e 4 qualora
  ricorrano le seguenti condizioni:
         a)  la quantità dei rifiuti non superi la capacità
  di recupero dello stabilimento;
         b)  siano definiti i tipi dei rifiuti;
         c)  sia indicato per ogni tipo di rifiuto il valore
  limite di sostanze pericolose contenute ed i valori limite di
  emissione;
         d)  siano individuati i tipi di attività;
         e)  siano definite, in relazione al tipo ed alle
  quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai
  metodi di recupero, le prescrizioni necessarie per assicurare
  che i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la
  salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
  potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
     7.  Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con
  i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e
  forestali, nel rispetto delle norme a tutela della salute e
  dell'ambiente nonché della normativa comunitaria, sono
 
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  apportate annualmente modifiche ed integrazioni alle norme
  tecniche previste dal decreto di cui al comma 2, che diventano
  operative a decorrere dalla data di entrata in vigore del
  decreto che le prevede.
     8.  Ferme restando le esclusioni e le disposizioni ad esse
  collegate di cui all'articolo 5, commi 6, 7 e 8, fino alla
  data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del
  presente articolo la procedura di cui ai commi 3 e 4 si
  applica a chiunque effettui sul territorio nazionale una o più
  operazioni di recupero dei materiali qualificati come rifiuti
  ai sensi della presente legge ed elencati nell'allegato 3 al
  decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994,
  pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla  Gazzetta
  Ufficiale  n. 212 del 10 settembre 1994, e nell'allegato A,
  ad eccezione delle categorie di cui ai punti 21 e 22, al
  decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato
  nel supplemento ordinario n. 12 alla  Gazzetta Ufficiale
  n. 24 del 30 gennaio 1995, nel rispetto delle prescrizioni
  ivi contenute.
     9.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
  i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
  della sanità, sono stabilite le norme tecniche per la
  regolamentazione delle attività finalizzate al recupero ai
  fini della produzione di energia elettrica dei residui
  bituminosi derivanti da processi di lavorazione del greggio
  (TAR) e dei residui allo stato solido derivanti dal processo
  di cokificazione di frazioni pesanti petrolifere (Coke di
  petrolio).
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-206 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0206 TOTPAG=0074 TOTDOC=0066 NDOC=0037 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0052 RIGINIZ=001 PAGFIN=0054 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=52 PAGEFIN=54 SORTRES= SORTDDL=020600 00 FASCIDC=13DDL0206 SORTNAV=0020600 000 00000 ZZDDLC206 NDOC0037 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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