| (Attività di recupero).
1. Tutti gli stabilimenti o le imprese che effettuano le
operazioni di recupero di rifiuti elencate nell'allegato II B
della direttiva 91/156/CEE del Consiglio 18 marzo 1991 devono
ottenere un'autorizzazione a tal fine.
2. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 11,
comma 1, lettera b), della citata direttiva 91/156/CEE e
all'articolo 3, comma 2, della direttiva 91/689/CEE del
Consiglio del 12 dicembre 1991, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle
risorse agricole, alimentari e forestali, in conformità con le
norme generali previste dalla presente legge ed in particolare
con quelle contenute nei commi 5 e 6 del presente articolo,
sono stabilite le norme tecniche che le singole attività di
recupero devono rispettare per poter essere dispensate
dall'autorizzazione di cui al comma 1.
3. Chiunque intenda avvalersi della dispensa
dall'autorizzazione deve dare comunicazione alla sezione
regionale dell'Albo ed alla provincia competente delle
operazioni di recupero dei rifiuti svolte in conformità alle
norme tecniche di cui al comma 2. La comunicazione è corredata
da una relazione nella quale sono indicati provenienza, tipi,
quantità e caratteristiche dei rifiuti da trattare,
stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di
combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad
essere recuperati, nonché le caratteristiche merceologiche dei
prodotti derivanti dai predetti cicli di recupero. La
provincia può chiedere ulteriori dati ed informazioni per
verificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della
salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei
presupposti e dei requisiti dalle stesse richiesti, vieta la
prosecuzione dell'attività e impone la rimozione degli effetti
prodotti.
4. La comunicazione di cui al comma 3 è rinnovata ogni
anno e comunque in caso di modifica sostanziale delle
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operazioni di recupero.
5. Le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi sono
sottoposte alle procedure di cui ai commi 3 e 4 qualora
ricorrano le seguenti condizioni:
a) la quantità dei rifiuti non superi la capacità
di recupero dello stabilimento;
b) siano definiti, per ciascun tipo di attività, i
tipi dei rifiuti, nonché le condizioni alle quali le attività
sono sottoposte alla disciplina di cui ai commi 3 e 4;
c) siano definite, in relazione ai tipi o alle
quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, le prescrizioni
necessarie per assicurare che i rifiuti stessi siano
recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza
usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente.
6. Le attività di recupero dei rifiuti pericolosi sono
sottoposte alle procedure di cui ai commi 3 e 4 qualora
ricorrano le seguenti condizioni:
a) la quantità dei rifiuti non superi la capacità
di recupero dello stabilimento;
b) siano definiti i tipi dei rifiuti;
c) sia indicato per ogni tipo di rifiuto il valore
limite di sostanze pericolose contenute ed i valori limite di
emissione;
d) siano individuati i tipi di attività;
e) siano definite, in relazione al tipo ed alle
quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai
metodi di recupero, le prescrizioni necessarie per assicurare
che i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
7. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con
i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e
forestali, nel rispetto delle norme a tutela della salute e
dell'ambiente nonché della normativa comunitaria, sono
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apportate annualmente modifiche ed integrazioni alle norme
tecniche previste dal decreto di cui al comma 2, che diventano
operative a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto che le prevede.
8. Ferme restando le esclusioni e le disposizioni ad esse
collegate di cui all'articolo 5, commi 6, 7 e 8, fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del
presente articolo la procedura di cui ai commi 3 e 4 si
applica a chiunque effettui sul territorio nazionale una o più
operazioni di recupero dei materiali qualificati come rifiuti
ai sensi della presente legge ed elencati nell'allegato 3 al
decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e nell'allegato A,
ad eccezione delle categorie di cui ai punti 21 e 22, al
decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 30 gennaio 1995, nel rispetto delle prescrizioni
ivi contenute.
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità, sono stabilite le norme tecniche per la
regolamentazione delle attività finalizzate al recupero ai
fini della produzione di energia elettrica dei residui
bituminosi derivanti da processi di lavorazione del greggio
(TAR) e dei residui allo stato solido derivanti dal processo
di cokificazione di frazioni pesanti petrolifere (Coke di
petrolio).
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