| (Misure di sicurezza e procedure
amministrative).
1. Alle operazioni di recupero di cui all'articolo 30,
comma 1, nonché ai mezzi, agli impianti e alle apparecchiature
utilizzati per il loro svolgimento, si applicano, in relazione
alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e ai fattori
di rischio che essi eventualmente presentano, le norme di
sicurezza vigenti applicabili alla fattispecie e le procedure
Pag. 55
di autorizzazione e di controllo previste dalla normativa
vigente ad altri fini, con riferimento alle sostanze contenute
nel rifiuto. In particolare, si applicano le norme e le
procedure in materia di sicurezza dei trasporti, di igiene e
sicurezza del lavoro, di prevenzione degli incendi e di altri
rischi connessi all'esercizio delle attività industriali, di
emissioni in atmosfera e di scarichi idrici.
2. In mancanza delle norme di sicurezza di cui al comma 1,
l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche previste
dalla normativa vigente per i rifiuti da attività produttive,
ovvero pericolosi, per le corrispondenti attività previste
nella presente legge o in relazione alle caratteristiche del
rifiuto.
| |