| (Impianti per il recupero dei rifiuti).
1. La realizzazione e l'esercizio degli impianti che
effettuano le operazioni di recupero dei rifiuti, di cui
all'articolo 30, comma 1, non sono sottoposti alle
autorizzazioni di cui agli articoli 23 e 24 della presente
legge. L'esercizio di tali impianti è subordinato alla
comunicazione alla provincia ai sensi dell'articolo 30, da
effettuare almeno trenta giorni prima dell'avvio degli
impianti medesimi.
2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti che
effettuano le operazioni per il recupero dei rifiuti diverse
da quelle di cui all'articolo 30, comma 1, sono sottoposti
alle autorizzazioni di cui agli articoli 23 e 24.
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