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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3836
DDL0206-0041
Progetto di legge Camera n. 206 - testo presentato - (DDL13-206)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.41 (che inizia a pag.55 dello stampato)
...C206. TESTIPDL
...C206.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 33.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC206 ZZ13 ZZPD ZZPR
           (Definizione e ambito di applicazione).
      1.  Ai fini dell'applicazione del presente capo si intende
  per:
         a)  imballaggio: il prodotto, composto da materiali
  di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere
 
                              Pag. 56
 
  determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a
  consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal
  produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare
  la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati
  allo stesso scopo;
         b)  imballaggio per la vendita o imballaggio
  primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel
  punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o
  per il consumatore;
         c)  imballaggio multiplo o imballaggio secondario:
  imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di
  vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di
  vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale
  all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a
  facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di
  vendita.  Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne
  le caratteristiche;
         d)  imballaggio per il trasporto o imballaggio
  terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la
  movimentazione ed il trasporto di un certo numero di unità di
  vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro
  manipolazione ed i danni connessi al trasporto.  L'imballaggio
  per il trasporto non comprende i  container  per i
  trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
         e)  rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o
  materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di
  rifiuto della direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo
  1991, esclusi i residui della produzione;
         f)  gestione dei rifiuti di imballaggio: la
  raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei
  rifiuti di imballaggio, compreso il controllo di queste
  operazioni;
         g)  prevenzione: riduzione della quantità e della
  pericolosità dei materiali componenti gli imballaggi ed i
  rifiuti di imballaggio nelle fasi della produzione,
  dell'utilizzazione, del consumo e della gestione
  post-consumo;
 
                              Pag. 57
 
         h)  recupero dei rifiuti generati da imballaggi:
  tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato II B
  alla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991;
         i)  riciclaggio: ritrattamento in un processo di
  produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione
  originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico
  e ad esclusione del recupero di energia;
         l)  riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale
  l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere,
  durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti
  o rotazioni, è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso
  identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza
  il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che
  consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale
  imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando
  cessa di essere reimpiegato;
         m)  recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti
  di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia
  mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma
  con recupero del calore;
         n)  riciclaggio organico: il trattamento aerobico
  (compostaggio) o anaerobico (biometanazione) ad opera di
  microrganismi ed in condizioni controllate delle parti
  biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di
  residui organici stabilizzati o di metano.  L'interramento in
  discarica non può essere considerato una forma di riciclaggio
  organico;
         o)  smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di
  cui all'allegato II A alla direttiva 91/156/CEE del Consiglio,
  del 18 marzo 1991;
         p)  operatori economici: i fornitori di materiali
  di imballaggio, i fabbricanti e trasformatori di imballaggi,
  le imprese confezionatrici ed utilizzatrici, gli importatori,
  i commercianti e i distributori, le pubbliche amministrazioni
  e gli organismi di diritto pubblico;
 
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         q)  accordo volontario: accordo ufficiale concluso
  tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici
  interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderino
  attenersi alle condizioni previste dall'accordo stesso al fine
  di contribuire al raggiungimento degli obiettivi al presente
  capo.
     2.  Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
  capo gli imballaggi primari dei medicinali per uso umano,
  intendendosi per tali gli astucci ed i contenitori a diretto
  contatto con il principio attivo.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-206 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0206 TOTPAG=0074 TOTDOC=0066 NDOC=0041 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0055 RIGINIZ=032 PAGFIN=0058 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=55 PAGEFIN=58 SORTRES= SORTDDL=020600 00 FASCIDC=13DDL0206 SORTNAV=0020600 000 00000 ZZDDLC206 NDOC0041 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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