| (Definizione e ambito di applicazione).
1. Ai fini dell'applicazione del presente capo si intende
per:
a) imballaggio: il prodotto, composto da materiali
di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere
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determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a
consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal
produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare
la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati
allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio
primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel
punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o
per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario:
imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di
vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di
vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale
all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a
facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di
vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne
le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio
terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la
movimentazione ed il trasporto di un certo numero di unità di
vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro
manipolazione ed i danni connessi al trasporto. L'imballaggio
per il trasporto non comprende i container per i
trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o
materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di
rifiuto della direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo
1991, esclusi i residui della produzione;
f) gestione dei rifiuti di imballaggio: la
raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti di imballaggio, compreso il controllo di queste
operazioni;
g) prevenzione: riduzione della quantità e della
pericolosità dei materiali componenti gli imballaggi ed i
rifiuti di imballaggio nelle fasi della produzione,
dell'utilizzazione, del consumo e della gestione
post-consumo;
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h) recupero dei rifiuti generati da imballaggi:
tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato II B
alla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991;
i) riciclaggio: ritrattamento in un processo di
produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione
originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico
e ad esclusione del recupero di energia;
l) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale
l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere,
durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti
o rotazioni, è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso
identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza
il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che
consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale
imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando
cessa di essere reimpiegato;
m) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti
di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia
mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma
con recupero del calore;
n) riciclaggio organico: il trattamento aerobico
(compostaggio) o anaerobico (biometanazione) ad opera di
microrganismi ed in condizioni controllate delle parti
biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di
residui organici stabilizzati o di metano. L'interramento in
discarica non può essere considerato una forma di riciclaggio
organico;
o) smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di
cui all'allegato II A alla direttiva 91/156/CEE del Consiglio,
del 18 marzo 1991;
p) operatori economici: i fornitori di materiali
di imballaggio, i fabbricanti e trasformatori di imballaggi,
le imprese confezionatrici ed utilizzatrici, gli importatori,
i commercianti e i distributori, le pubbliche amministrazioni
e gli organismi di diritto pubblico;
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q) accordo volontario: accordo ufficiale concluso
tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici
interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderino
attenersi alle condizioni previste dall'accordo stesso al fine
di contribuire al raggiungimento degli obiettivi al presente
capo.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
capo gli imballaggi primari dei medicinali per uso umano,
intendendosi per tali gli astucci ed i contenitori a diretto
contatto con il principio attivo.
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