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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3837
DDL0206-0042
Progetto di legge Camera n. 206 - testo presentato - (DDL13-206)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.42 (che inizia a pag.58 dello stampato)
...C206. TESTIPDL
...C206.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 34.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC206 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti
                       di imballaggio).
     1.  L'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio deve
  uniformarsi ai seguenti princìpi generali:
         a)  incentivazione, anche mediante l'introduzione
  di strumenti finanziari, in conformità ai principi del diritto
  comunitario, di forme di prevenzione alla fonte della quantità
  e della pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di
  imballaggio, soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie
  pulite o di azioni volte a ridurre a monte la produzione e
  l'utilizzazione degli imballaggi;
         b)  partecipazione di tutti gli operatori economici
  privati, nel rispetto dei princìpi della responsabilità
  condivisa e diretta;
         c)  introduzione di strumenti economici, in assenza
  di misure a livello comunitario, al fine di promuovere il
  perseguimento degli obiettivi del presente capo;
         d)  introduzione di sistemi di incentivazione per
  lo sviluppo di attività di recupero e riciclaggio nonché per
  garantire sbocchi di mercato per i materiali riciclati;
         e)  promozione di forme di cooperazione volontaria
  tra i soggetti istituzionali ed economici;
 
                              Pag. 59
 
         f)  realizzazione di condizioni paritarie per i
  soggetti ed i materiali coinvolti al fine di non creare
  discriminazioni o distorsioni del mercato;
         g)  informazione degli utenti degli imballaggi, in
  particolare dei consumatori.
     2.  Sulla base dei criteri di cui al comma 1 viene redatto
  un piano nazionale degli imballaggi e dei rifiuti di
  imballaggio.  Il piano è adottato entro sessanta giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge con decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e previo
  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano e dell'ANCI, sentiti gli operatori economici privati.
  Nel piano sono definite anche le necessarie integrazioni con
  il Piano nazionale per la gestione dei rifiuti di cui
  all'articolo 19.
     3.  I piani regionali di cui all'articolo 19 sono integrati
  con un apposito capitolo relativo alla gestione degli
  imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle
  disposizioni del piano nazionale di cui al comma 2.
     4.  Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità
  degli imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla
  protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati,
  nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui
                     rifiuti pericolosi.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-206 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0206 TOTPAG=0074 TOTDOC=0066 NDOC=0042 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0058 RIGINIZ=012 PAGFIN=0059 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=58 PAGEFIN=59 SORTRES= SORTDDL=020600 00 FASCIDC=13DDL0206 SORTNAV=0020600 000 00000 ZZDDLC206 NDOC0042 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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