| (Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti
di imballaggio).
1. L'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio deve
uniformarsi ai seguenti princìpi generali:
a) incentivazione, anche mediante l'introduzione
di strumenti finanziari, in conformità ai principi del diritto
comunitario, di forme di prevenzione alla fonte della quantità
e della pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio, soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie
pulite o di azioni volte a ridurre a monte la produzione e
l'utilizzazione degli imballaggi;
b) partecipazione di tutti gli operatori economici
privati, nel rispetto dei princìpi della responsabilità
condivisa e diretta;
c) introduzione di strumenti economici, in assenza
di misure a livello comunitario, al fine di promuovere il
perseguimento degli obiettivi del presente capo;
d) introduzione di sistemi di incentivazione per
lo sviluppo di attività di recupero e riciclaggio nonché per
garantire sbocchi di mercato per i materiali riciclati;
e) promozione di forme di cooperazione volontaria
tra i soggetti istituzionali ed economici;
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f) realizzazione di condizioni paritarie per i
soggetti ed i materiali coinvolti al fine di non creare
discriminazioni o distorsioni del mercato;
g) informazione degli utenti degli imballaggi, in
particolare dei consumatori.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 viene redatto
un piano nazionale degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio. Il piano è adottato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e dell'ANCI, sentiti gli operatori economici privati.
Nel piano sono definite anche le necessarie integrazioni con
il Piano nazionale per la gestione dei rifiuti di cui
all'articolo 19.
3. I piani regionali di cui all'articolo 19 sono integrati
con un apposito capitolo relativo alla gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle
disposizioni del piano nazionale di cui al comma 2.
4. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità
degli imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla
protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati,
nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui
rifiuti pericolosi.
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