| (Banca dati).
1. A decorrere dal 1997, i produttori e gli importatori di
materie prime destinate alla produzione di imballaggi, i
produttori e gli importatori di imballaggi vuoti, i
confezionatori e gli importatori di imballaggi pieni nonché i
soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero
inviano annualmente all'ANPA, entro il 30 aprile di ogni anno,
i dati relativi all'anno precedente.
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2. I confezionatori e gli importatori di imballaggi pieni
possono presentare dichiarazioni per il tramite delle
associazioni di categoria.
3. Ai fini del controllo dell'attuazione degli obiettivi
del presente capo e dell'invio alla Commissione dell'Unione
europea dei dati di cui all'allegato III alla direttiva
94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio dal 20
dicembre 1994, è costituita presso l'ANPA, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, una
banca dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
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