| (Autorità per la vigilanza sulla gestione
dei rifiuti di imballaggio).
1. L'Autorità per la vigilanza sulla gestione dei rifiuti
di imballaggio, di seguito denominata "Autorità", è l'ANPA.
2. L'Autorità svolge funzioni di verifica del sistema, di
vigilanza e di controllo dell'attuazione delle azioni, delle
misure e di ogni altro adempimento stabilito dagli accordi
volontari di cui all'articolo 39, comma 4.
3. Per tutti gli aspetti tecnici connessi con
l'espletamento delle proprie funzioni l'Autorità si avvale del
supporto dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato.
4. L'Autorità, elabora la relazione annuale sulla gestione
dei rifiuti di imballaggio, invia annualmente ai Ministeri
competenti, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica, per la trasmissione alle competenti Commissioni
parlamentari, una relazione sull'attività svolta e le
decisioni assunte o da assumere.
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