| (Obiettivi di minore produzione, di recupero e di
riciclaggio).
1. Ai fini della minore produzione, del recupero e del
riciclaggio degli imballaggi sono stabiliti gli obiettivi di
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cui all'allegato 1 alla presente legge.
2. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di
cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalle scadenze di
cui all'allegato 1, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta dell'Autorità, sono applicati depositi
cauzionali ovvero altri strumenti economici il cui ammontare è
fissato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in misura
comunque non inferiore a due volte il costo dell'imballaggio
da applicare ad un quantitativo di imballaggi pari alla
differenza tra l'obiettivo di cui all'allegato 1 ed il
risultato conseguito. Con il medesimo decreto sono, altresì
stabilite le modalità di riscossione, di restituzione e di
controllo.
3. E' vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti
d'imballaggio recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti
dalla loro selezione.
4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 1 si considerano globalmente tutti i sistemi di recupero
e riciclaggio, compresi quelli effettuati senza preliminare
separazione o raccolta differenziata.
5. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è vietato immettere
nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi
secondari o terziari di qualsiasi natura derivanti da attività
di produzione di beni o servizi.
6. Con riferimento agli imballaggi di cui al comma 5, sono
responsabili esclusivamente i produttori ed i distributori. Ai
fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1,
essi possono stipulare apposite convenzioni con le imprese
esercenti i servizi di nettezza urbana.
7. A decorrere dal 31 dicembre 1997 sono commercializzati
unicamente imballaggi rispondenti agli standard europei
fissati dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) in
conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9
della direttiva 94/62/CEE del Parlamento europeo e del
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Consiglio, del 20 dicembre 1994 e dall'allegato II alla
direttiva stessa.
8. E' vietato, altresì, immettere sul mercato imballaggi o
componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi
interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di
concentrazione di piombo, mercurio, cadmio, e cromo esavalente
superiore a:
a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire
dal 30 giugno 1998;
b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno
1999;
c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno
2001.
9. Al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il
recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché al fine di
dare corretta informazione ai consumatori sulla loro
destinazione finale, tutti gli imballaggi devono essere
opportunamente etichettati secondo le modalità ed i marchi
fissati dalla Commissione dell'Unione europea in attuazione
dell'articolo 8 della direttiva 94/62/CEE. Fino alla
definizione dei marchi europei si applica, agli imballaggi per
liquidi, la normativa vigente in materia di etichettatura.
10. Nel caso in cui il comune non attivi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge la
raccolta differenziata degli imballaggi primari, i soggetti
coinvolti nella produzione, nell'uso, nell'importazione e
nella distribuzione di imballaggi e di prodotti imballati
organizzano direttamente le attività di raccolta.
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