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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3840
DDL0206-0045
Progetto di legge Camera n. 206 - testo presentato - (DDL13-206)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.45 (che inizia a pag.60 dello stampato)
...C206. TESTIPDL
...C206.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 37.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC206 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Obiettivi di minore produzione, di recupero e di
                        riciclaggio).
     1.  Ai fini della minore produzione, del recupero e del
  riciclaggio degli imballaggi sono stabiliti gli obiettivi di
 
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  cui all'allegato 1 alla presente legge.
     2.  Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di
  cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri, da adottare entro trenta giorni dalle scadenze di
  cui all'allegato 1, previa deliberazione del Consiglio dei
  ministri, su proposta dell'Autorità, sono applicati depositi
  cauzionali ovvero altri strumenti economici il cui ammontare è
  fissato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato in misura
  comunque non inferiore a due volte il costo dell'imballaggio
  da applicare ad un quantitativo di imballaggi pari alla
  differenza tra l'obiettivo di cui all'allegato 1 ed il
  risultato conseguito.  Con il medesimo decreto sono, altresì
  stabilite le modalità di riscossione, di restituzione e di
  controllo.
     3.  E' vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti
  d'imballaggio recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti
  dalla loro selezione.
     4.  Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al
  comma 1 si considerano globalmente tutti i sistemi di recupero
  e riciclaggio, compresi quelli effettuati senza preliminare
  separazione o raccolta differenziata.
     5.  A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, è vietato immettere
  nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi
  secondari o terziari di qualsiasi natura derivanti da attività
  di produzione di beni o servizi.
     6.  Con riferimento agli imballaggi di cui al comma 5, sono
  responsabili esclusivamente i produttori ed i distributori.  Ai
  fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1,
  essi possono stipulare apposite convenzioni con le imprese
  esercenti i servizi di nettezza urbana.
     7.  A decorrere dal 31 dicembre 1997 sono commercializzati
  unicamente imballaggi rispondenti agli  standard  europei
  fissati dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) in
  conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9
  della direttiva 94/62/CEE del Parlamento europeo e del
 
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  Consiglio, del 20 dicembre 1994 e dall'allegato II alla
  direttiva stessa.
     8.  E' vietato, altresì, immettere sul mercato imballaggi o
  componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi
  interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di
  concentrazione di piombo, mercurio, cadmio, e cromo esavalente
  superiore a:
         a)  600 parti per milione (ppm) in peso a partire
  dal 30 giugno 1998;
         b)  250 ppm in peso a partire dal 30 giugno
  1999;
         c)  100 ppm in peso a partire dal 30 giugno
  2001.
     9.  Al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il
  recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché al fine di
  dare corretta informazione ai consumatori sulla loro
  destinazione finale, tutti gli imballaggi devono essere
  opportunamente etichettati secondo le modalità ed i marchi
  fissati dalla Commissione dell'Unione europea in attuazione
  dell'articolo 8 della direttiva 94/62/CEE.  Fino alla
  definizione dei marchi europei si applica, agli imballaggi per
  liquidi, la normativa vigente in materia di etichettatura.
  10.  Nel caso in cui il comune non attivi entro sei mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge la
  raccolta differenziata degli imballaggi primari, i soggetti
  coinvolti nella produzione, nell'uso, nell'importazione e
  nella distribuzione di imballaggi e di prodotti imballati
  organizzano direttamente le attività di raccolta.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-206 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0206 TOTPAG=0074 TOTDOC=0066 NDOC=0045 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0060 RIGINIZ=031 PAGFIN=0062 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=60 PAGEFIN=62 SORTRES= SORTDDL=020600 00 FASCIDC=13DDL0206 SORTNAV=0020600 000 00000 ZZDDLC206 NDOC0045 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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