| (Beni durevoli).
1. I beni durevoli per uso domestico rientranti nelle
seguenti tipologie: a) frigoriferi, surgelatori,
congelatori, condizionatori d'aria; b) televisori;
c) computers; d) lavatrici; e)
lavastoviglie; f) condizionatori d'aria; devono essere
raccolti, al termine della loro durata operativa e a cura di
chi li detiene, dalle imprese pubbliche o private che
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gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani
ovvero devono essere conferiti agli appositi centri di
raccolta individuati ai sensi del comma 2.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo
parere dell'ANCI, promuove accordi di programma tra le imprese
che producono i beni di cui al comma 1, quelle che li
immettono al consumo anche in qualità di importatori e i
soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta,
il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi
devono prevedere:
a) la messa a punto tecnica dei prodotti per le
finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
numeri 1 e 2;
b) l'individuazione di centri di raccolta su tutto
il territorio nazionale e lo sviluppo di impianti di
recupero;
c) la messa a punto di tecnologie per il recupero
dei materiali;
d) la messa a punto di tecnologie sicure per lo
smaltimento delle frazioni non recuperabili.
3. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge può essere introdotto, un sistema di
cauzionamento obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10
per cento del prezzo effettivo di vendita del prodotto e con
il limite massimo di lire 200.000, è svincolata all'atto della
restituzione, debitamente documentata, di un bene oggetto del
presente articolo ai centri di raccolta, ai servizi pubblici
di nettezza urbana o ad un venditore autorizzato. Non sono
tenuti a versare la cauzione gli acquirenti che provvedono
simultaneamente alla restituzione al venditore di un bene
durevole. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sono stabilite le modalità di riscossione e
di restituzione nonché di aggiornamento della cauzione.
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