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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3841
DDL0206-0046
Progetto di legge Camera n. 206 - testo presentato - (DDL13-206)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.46 (che inizia a pag.62 dello stampato)
...C206. TESTIPDL
...C206.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 38.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC206 ZZ13 ZZPD ZZPR
                       (Beni durevoli).
  1.  I beni durevoli per uso domestico rientranti nelle
  seguenti tipologie:  a)  frigoriferi, surgelatori,
  congelatori, condizionatori d'aria;  b)  televisori;
  c)  computers;  d)  lavatrici;  e)
  lavastoviglie;  f)  condizionatori d'aria; devono essere
  raccolti, al termine della loro durata operativa e a cura di
  chi li detiene, dalle imprese pubbliche o private che
 
                              Pag. 63
 
  gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani
  ovvero devono essere conferiti agli appositi centri di
  raccolta individuati ai sensi del comma 2.
     2.  Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo
  parere dell'ANCI, promuove accordi di programma tra le imprese
  che producono i beni di cui al comma 1, quelle che li
  immettono al consumo anche in qualità di importatori e i
  soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta,
  il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento.  Gli accordi
  devono prevedere:
         a)  la messa a punto tecnica dei prodotti per le
  finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera  a),
  numeri 1 e 2;
         b)  l'individuazione di centri di raccolta su tutto
  il territorio nazionale e lo sviluppo di impianti di
  recupero;
         c)  la messa a punto di tecnologie per il recupero
  dei materiali;
         d)  la messa a punto di tecnologie sicure per lo
  smaltimento delle frazioni non recuperabili.
     3.  Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge può essere introdotto, un sistema di
  cauzionamento obbligatorio.  La cauzione, in misura pari al 10
  per cento del prezzo effettivo di vendita del prodotto e con
  il limite massimo di lire 200.000, è svincolata all'atto della
  restituzione, debitamente documentata, di un bene oggetto del
  presente articolo ai centri di raccolta, ai servizi pubblici
  di nettezza urbana o ad un venditore autorizzato.  Non sono
  tenuti a versare la cauzione gli acquirenti che provvedono
  simultaneamente alla restituzione al venditore di un bene
  durevole.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
  con il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato sono stabilite le modalità di riscossione e
  di restituzione nonché di aggiornamento della cauzione.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-206 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0206 TOTPAG=0074 TOTDOC=0066 NDOC=0046 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0062 RIGINIZ=030 PAGFIN=0063 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=62 PAGEFIN=63 SORTRES= SORTDDL=020600 00 FASCIDC=13DDL0206 SORTNAV=0020600 000 00000 ZZDDLC206 NDOC0046 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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