Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3842
DDL0206-0047
Progetto di legge Camera n. 206 - testo presentato - (DDL13-206)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.47 (che inizia a pag.64 dello stampato)
...C206. TESTIPDL
...C206.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 64 Art. 39.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC206 ZZ13 ZZPD ZZPR
                    (Consorzi volontari).
     1.  Gli operatori economici privati e le loro associazioni
  di categoria possono costituire, attraverso accordi volontari
  ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, consorzi, agenzie o altre forme associative,
  di seguito denominati "consorzi volontari", finalizzati al
  perseguimento degli obiettivi della legge stessa relativamente
  alle seguenti filiere di materiali da imballaggio:
         a)  vetro;
         b)  plastica;
         c)  carta;
         d)  legno;
         e)  acciaio;
         f)  alluminio.
     2.  Le imprese non aderenti ai consorzi volontari devono
  dimostrare all'Autorità di cui all'articolo 36 di avere
  adottato un sistema conforme alla direttiva 94/62/CEE del
  Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 ed
  idoneo a perseguire gli obiettivi dell'allegato 1.
     3.  Gli imballaggi prodotti con materiali compositi entrano
  a far parte della filiera del materiale prevalente nella loro
  composizione purché il recupero ed il riciclaggio dei
  materiali compositi sia compatibile con il materiale
  prevalente.
     4.  Gli operatori economici stipulano accordi volontari per
  singoli materiali di imballaggio e per aree territoriali
  significative sulla base dei contenuti definiti dal piano
  nazionale di cui all'articolo 34, comma 2.
     5.  Gli accordi volontari sono trasmessi all'Autorità entro
  trenta giorni dalla data della loro stipulazione.
     6.  I consorzi obbligatori esistenti alla data di entrata
  in vigore della presente legge, previsti dall'articolo
  9- quater  del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
  475, cessano di funzionare all'atto della costituzione dei
 
                              Pag. 65
 
  corrispondenti consorzi volontari e comunque non oltre sei
  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
     7.  I consorzi volontari subentrano negli obblighi assunti
  dai consorzi obbligatori verso terzi ed utilizzano gli
  eventuali patrimoni dei consorzi obbligatori per il
  raggiungimento delle specifiche finalità per le quali gli
  stessi sono stati costituiti.
     8.  Restano ferme le norme del decreto legislativo 27
  gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni e dei relativi
  decreti di attuazione, per la disciplina del Consorzio degli
  olii usati.  Restano altresì ferme le norme di cui all'articolo
  9- quinquies  del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
  475, e successive modificazioni e dei relativi decreti di
  attuazione, per la disciplina del Consorzio per le batterie
  esauste.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-206 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0206 TOTPAG=0074 TOTDOC=0066 NDOC=0047 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0064 RIGINIZ=001 PAGFIN=0065 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=64 PAGEFIN=65 SORTRES= SORTDDL=020600 00 FASCIDC=13DDL0206 SORTNAV=0020600 000 00000 ZZDDLC206 NDOC0047 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati