| (Consorzi volontari).
1. Gli operatori economici privati e le loro associazioni
di categoria possono costituire, attraverso accordi volontari
ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, consorzi, agenzie o altre forme associative,
di seguito denominati "consorzi volontari", finalizzati al
perseguimento degli obiettivi della legge stessa relativamente
alle seguenti filiere di materiali da imballaggio:
a) vetro;
b) plastica;
c) carta;
d) legno;
e) acciaio;
f) alluminio.
2. Le imprese non aderenti ai consorzi volontari devono
dimostrare all'Autorità di cui all'articolo 36 di avere
adottato un sistema conforme alla direttiva 94/62/CEE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 ed
idoneo a perseguire gli obiettivi dell'allegato 1.
3. Gli imballaggi prodotti con materiali compositi entrano
a far parte della filiera del materiale prevalente nella loro
composizione purché il recupero ed il riciclaggio dei
materiali compositi sia compatibile con il materiale
prevalente.
4. Gli operatori economici stipulano accordi volontari per
singoli materiali di imballaggio e per aree territoriali
significative sulla base dei contenuti definiti dal piano
nazionale di cui all'articolo 34, comma 2.
5. Gli accordi volontari sono trasmessi all'Autorità entro
trenta giorni dalla data della loro stipulazione.
6. I consorzi obbligatori esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, previsti dall'articolo
9- quater del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, cessano di funzionare all'atto della costituzione dei
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corrispondenti consorzi volontari e comunque non oltre sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. I consorzi volontari subentrano negli obblighi assunti
dai consorzi obbligatori verso terzi ed utilizzano gli
eventuali patrimoni dei consorzi obbligatori per il
raggiungimento delle specifiche finalità per le quali gli
stessi sono stati costituiti.
8. Restano ferme le norme del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni e dei relativi
decreti di attuazione, per la disciplina del Consorzio degli
olii usati. Restano altresì ferme le norme di cui all'articolo
9- quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, e successive modificazioni e dei relativi decreti di
attuazione, per la disciplina del Consorzio per le batterie
esauste.
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