| (Consorzio nazionale imballaggi)
1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi globali di
cui all'articolo 37, comma 1, gli operatori economici privati,
associati o meno ai consorzi volontari di cui all'articolo 39,
comma 1, costituiscono il Consorzio nazionale imballaggi
avente personalità giuridica di diritto privato senza fini di
lucro né gestionali, di seguito denominato
"Ecoimballaggio".
2. Nell'Ecoimballaggio le singole filiere o i singoli
soggetti interessati all'applicazione della presente legge
operano autonomamente.
3. L'Ecoimballaggio svolge le seguenti funzioni:
a) coordinamento tra le filiere di materiale,
assumendo deliberazioni per esse vincolanti;
b) promozione di accordi quadro fra filiere e
comuni;
c) rappresentanza nei confronti delle
amministrazioni pubbliche.
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4. L'Ecoimballaggio nell'esercizio delle funzioni di cui
al comma 3, prevede:
a) l'applicazione di contributi obbligatori a
carico dei consorziati, differenziati per materiale e per
costo di recupero e riciclo;
b) l'adozione di eventuali sistemi cauzionali;
c) campagne di informazione degli utenti di
imballaggi e dei consumatori;
d) sistemi idonei per il perseguimento degli
obiettivi della presente legge.
5. I provvedimenti dell'Ecoimballaggio non devono creare
barriere economiche né favorire od ostacolare i diversi
materiali.
6. L'Ecoimballaggio determina le modalità di
organizzazione e di autofinanziamento.
7. Gli operatori economici privati che non aderiscono
all'Ecoimballaggio devono assicurare il raggiungimento degli
obiettivi globali di cui all'articolo 37, comma 1,
relativamente ai rifiuti di imballaggio derivanti dalle
attività svolte.
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