| (Istituzione della tariffa).
1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla
sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico della
finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931,
n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e al
capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è
soppressa a partire dal 1^ gennaio 1997.
2. I costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) sono
coperti dai comuni mediante l'istituzione di una tariffa.
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3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di
chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso
privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali
medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del
territorio comunale.
4. La tariffa è commisurata a parametri autonomamente
deliberati dai comuni favorendo le aree adibite a verde.
5. Il regolamento comunale di cui all'articolo 18, comma
2, deve prevedere:
a) una classificazione delle aree per categorie di
destinazione d'uso ed una articolazione della tariffa in
funzione della destinazione d'uso e tenendo conto della
produzione di rifiuti urbani tipica di ciascuna attività;
b) agevolazioni, sotto forma di riduzione delle
tariffe, per le fasce sociali più deboli o al verificarsi di
particolari situazioni di carattere eccezionale. Le
agevolazioni conservano la validità fino al permanere delle
cause che originano il diritto;
c) riduzioni delle tariffe in relazione alla
effettiva operatività e funzionalità della raccolta
differenziata.
6. L'ammontare annuale delle tariffe è deliberato dai
comuni entro il termine di approvazione del bilancio di
previsione.
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