| (Riscossione).
1. Il regolamento di cui all'articolo 18, comma 2, prevede
le modalità di accertamento e di riscossione della tariffa di
cui al presente capo.
2. I comuni possono effettuare la riscossione con
versamenti diretti e tramite il servizio postale e bancario
alla tesoreria comunale.
3. Per il ritardato versamento sono dovuti:
a) gli interessi pari a metà del tasso annuo
ufficiale di sconto, calcolato come valore medio del semestre,
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per ogni semestre e porzione di semestre;
b) la soprattassa annua del 30 per cento.
4. La riscossione coattiva si effettua secondo le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43.
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