| (Abbandono di rifiuti).
1. A chiunque contravviene al divieto di abbandono di
rifiuti di cui all'articolo 6, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a
lire un milione, se trattasi di rifiuti urbani non pericolosi,
e da lire un milione a lire dieci milioni, se trattasi di
rifiuti pericolosi.
2. Qualora responsabile dell'abbandono sia un'impresa
deputata alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento di
rifiuti, si configura un illecito penale sanzionato:
a) con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un
milione e con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività per almeno quattro mesi nel caso di rifiuti non
pericolosi;
b) con l'arresto fino a sei mesi, l'ammenda da
lire cinque milioni a lire venti milioni e con la revoca
dell'iscrizione all'Albo nel caso di rifiuti pericolosi.
3. Qualora responsabili dell'abbandono siano imprese, enti
pubblici o privati o società, si configura un illecito penale
sanzionato, nel caso di rifiuti non pericolosi, con l'ammenda
da lire duecentomila a lire cinque milioni e nel caso di
rifiuti pericolosi, con l'ammenda da lire un milione a lire
dieci milioni.
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