| (Traffico illecito di rifiuti).
1. Chiunque effettui operazioni di traffico illecito dei
rifiuti elencati negli allegati II, III e IV del regolamento
(CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 18 febbraio 1993, ai sensi
dell'articolo 26 del regolamento medesimo, è punito con
l'ammenda da lire dieci milioni a lire trenta milioni. Se il
fatto illecito riguarda il trasporto di rifiuti non
corrispondenti a quelli indicati nella notifica, si applica la
pena dell'arresto da tre mesi a due anni. Alla condanna
consegue la confisca del mezzo di trasporto utilizzato e la
sospensione dall'attività per due anni.
| |