| (Inosservanza di prescrizioni autorizzative e di
prescrizioni tecniche per attività sottoposte a
comunicazioni).
1. L'autorità competente, ove rilevi l'inosservanza delle
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni previste dalla
presente legge e delle prescrizioni tecniche per attività
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sottoposte a comunicazione, secondo la gravità delle
infrazioni procede, con provvedimenti motivati:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il
quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla sospensione delle attività autorizzate per
un tempo determinato;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di
reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di
pericolo per la salute umana e per l'ambiente.
2. Si applica comunque la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci
milioni.
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