| Le risorse occorrenti per l'attuazione del provvedimento,
valutate in relazione al prevedibile fabbisogno nell'importo
complessivo massimo di lire 2.000 miliardi, vengono assicurate
finalizzando a tale specifico scopo una parte dello
stanziamento previsto, in complessive lire 10.000 miliardi,
per i mutui già autorizzati dal decreto-legge n. 91 del 1996,
e destinati alla realizzazione di interventi nelle aree
depresse.
In tal senso, il provvedimento non comporta per lo Stato
maggiori oneri, ma solo una diversa finalizzazione di spese
già considerate in bilancio sulla base della legislazione
vigente.
Questa forma di copertura non ritarda né compromette il
perseguimento degli obiettivi di sviluppo degli investimenti
nelle aree depresse, anche in considerazione dei tempi lunghi
occorrenti per il concreto avvio dei relativi programmi di
intervento, nonché del rilevante ammontare di risorse
finanziarie messe a disposizione per lo scopo dalla vigente
legislazione, da ultimo con il decreto-legge n. 244 del 1995,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995,
che ha autorizzato interventi per circa 5.000 miliardi di
lire, e con il predetto decreto-legge n. 91 del 1996 per la
residua somma di circa 8.000 miliardi di lire, tutti ancora da
programmare.
Le disposizioni del provvedimento prevedono in ogni caso
la "restituzione" alle originarie finalità di spesa delle
somme che deriveranno dalla dismissione delle azioni del Banco
di Napoli.
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