| (Abrogazioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, ad eccezione dell'articolo 15;
b) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, salvo quanto previsto dall'articolo 39, comma 8;
c) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
441;
d) l'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n.
146;
e) il decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507.
2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge su
proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri
interessati per le materie di rispettiva competenza, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo
schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono
individuate le disposizioni normative incompatibili con la
presente legge e sono indicati i termini della relativa
abrogazione in connessione alle fasi di attuazione della
presente legge e all'emanazione degli atti da essa
previsti.
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