| Onorevoli Colleghi! - La legge 6 ottobre 1995, n. 425,
ha riconosciuto il gioco automatico da trattenimento come un
fenomeno sociale, dettando norme per evitare la diffusione di
giochi suscettibili di turbare l'ordine pubblico quali
videopoker e moduli di gioco d'azzardo.
La normativa, nel ritenere vietati i giochi d'azzardo a
vincita aleatoria, consente l'uso degli apparecchi ad abilità
e trattenimento preponderante, con premio in gettoni o in
natura, dietro autocertificazione del costruttore o
dell'importatore, della inidoneità degli apparecchi al gioco
d'azzardo.
La valutazione puramente soggettiva del rapporto
alea-abilità, ha permesso, in pochi mesi, la
commercializzazione di un consistente numero di apparecchi
provvisti di moduli d'azzardo, tipo videopoker, con
abilità inconsistente.
Tutto ciò ha allarmato gli organi di categoria
Sindaut-Sapar fino al punto di indurli ad istituire propri
organi di autocontrollo. Forti perplessità erano state altresì
avanzate dai Ministeri interessati durante l' iter
parlamentare in merito alle effettive possibilità di evitare
la relazione premio-azzardo. La raffinata tecnica
computerizzata ha avuto il sopravvento sul sano divertimento
finalizzato allo svago. Gli organi di controllo non hanno
avuto alcuna possibilità di intervenire in un campo
plurifunzionale del tutto sconosciuto. Vanno rimosse le
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opportunità d'azzardo proprie della vincita tramite
ticket e distributori a premio.
La presente proposta di legge nasce dalla necessità di
rimuovere le ambiguità, gli equivoci e le incertezze derivanti
dall'applicazione della normativa concernente apparecchi e
congegni da gioco, normativa da integrare con accorgimenti
tecnici atti a definire puntualmente ed esaustivamente il
rapporto trattenimento-azzardo.
In ultima istanza si propone di concretizzare le
risultanze dell'analisi del relatore di un analogo
provvedimento presso la X Commissione della Camera dei
deputati, l'onorevole Rebecchi, che nella seduta del 9 marzo
1995 sosteneva: "Le tre categorie nuove che si vogliono
costruire nel campo dell'automatico (sono): in primo luogo,
apparecchi da trattenimento, in secondo luogo, apparecchi che
consentono la vincita di piccoli premi che mai potranno
costituire fine di lucro, infine apparecchi per il gioco
d'azzardo che non si vogliono per il gioco da trattenimento,
ma che si vogliono lasciare di libero utilizzo all'interno del
Casinò. Saranno, quindi, da considerare giochi d'azzardo
quelli che consentono una vincita superiore ai premi
ammessi".
La normativa in vigore, tesa ad evitare qualsiasi azzardo
"connesso all'intrattenimento a premio", stabilisce che
rientra nell'azzardo stesso la vincita puramente aleatoria,
mentre appare pienamente lecita la vincita "ad abilità
preponderante".
Resta, però, dubbia la collocazione della vincita "ad alea
preponderante" ed è questo il nodo che la presente proposta di
legge intende sciogliere in modo definitivo, proponendosi come
obiettivo non la riduzione, ma l'annullamento dei margini di
abusivismo, andando incontro in modo chiaro e risolutivo alla
meritoria azione di controllo svolta dalle forze
dell'ordine.
Null'altro, quindi, con la richiesta modifica, che
l'inserire nella categoria dei giochi d'azzardo tutti quei
giochi a premi che consentono una vincita superiore ai premi
ammessi secondo norma, come da vincolante impegno assunto.
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