Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3864
DDL0207-0003
Progetto di legge Camera n. 207 - testo presentato - (DDL13-207)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C207. TESTIPDL
...C207.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC207 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  I commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo
  dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
  sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
  come da ultimo sostituiti dall'articolo 1 della legge 6
  ottobre 1995, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:
     "Si considerano apparecchi e congegni automatici,
  semiautomatici, meccanici ed elettronici per il gioco
  d'azzardo:
       a)  quelli che hanno insita la scommessa, ossia che
  sono muniti di meccanismi atti a registrarla, prevederla o
  consentirla, in forma reale o puramente virtuale, sia fra due
  o piu partecipanti che da parte di un solo giocatore nei
  confronti dell'apparecchio;
       b)  quelli che prevedono o consentono vincite per
  quantità o valori superiori a quanto per legge stabilito;
       c)  quelli che utilizzino moduli d'azzardo tipo
  videopoker  o a tal gioco riconducibili;
       d)  quelli che prevedono o consentono vincite
  puramente aleatorie o ad elemento aleatorio preponderante
  rispetto all'elemento lucro, escluse le macchine vidimatrici
  per i giochi del Totocalcio, del Lotto, dell' Enalotto e del
  Totip;
       e)  quelli che prevedono o consentono vincite
  secondo percentuali prestabilite.
     Si considerano apparecchi e congegni automatici,
  semiautomatici, meccanici ed elettronici da puro svago e
  divertimento quelli che, finalizzati unicamente al
  trattenimento, possono concedere in premio all'abilità
  espressa solo il prolungamento del gioco tramite
 
                               Pag. 4
 
  extend-time  o la ripetizione di partita da proporsi e
  consumarsi obbligatoriamente all'interno del gioco stesso.
  Tali apparecchi non possono registrare il prolungamento del
  gioco utilizzabile per fini diversi dal prolungamento stesso,
  con la conseguente classificazione, in caso contrario,
  dell'apparecchio per il gioco d'azzardo.
     Si considerano apparecchi a premio quegli apparecchi e
  congegni elettronici, automatici e semiautomatici, in cui
  l'elemento abilità è preponderante rispetto all'elemento
  aleatorio.  Tali apparecchi, pur sempre da intrattenimento,
  denominati AEP (apparecchio elettrico a premio) sono soggetti
  a specifica autorizzazione di pubblica sicurezza, funzionano
  obbligatoriamente solo a gettone, possono consentire un premio
  alla abilità espressa dal giocatore che può consistere nella
  vincita in gettoni occorrenti per la giocata, in misura non
  superiore a dieci, erogati dagli apparecchi privi di qualsiasi
  involucro o contenitore, rigiocabili con lo stesso apparecchio
  e con gli altri apparecchi collocati nello stesso locale, ma
  non rimborsabili né cumulabili oltre i dieci consentiti.  Tali
  apparecchi, inoltre, non possono consentire la continuità
  della giocata, espressa in un solo gettone e che deve
  terminare a premio realizzato, e non devono essere provvisti
  di telecomando, con la conseguente classificazione, in caso di
  difformità anche ad uno solo dei requisiti richiesti,
  dell'apparecchio fra quelli per il gioco d'azzardo.
     Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti
  quegli apparecchi distributori di piccola oggettistica di
  modesto valore economico, singolarmente mai superiore a dieci
  volte il valore della giocata, con annesso gioco di abilità e
  trattenimento che, previa introduzione, di una moneta, o di un
  gettone distribuiscono un prodotto ben visibile, in
  contenitori trasparenti perfettamente uguali, per colore,
  forma e dimensione.  Tali apparecchi, mediante gioco
  finalizzato allo svago, consentono l'intrattenimento che non
  può prevedere, registrare o consentire vincita d'alcun genere
  né reale né sotto forma di punteggio virtuale, con la
 
                               Pag. 5
 
  conseguente classificazione, in caso contrario,
  dell'apparecchio tra quelli per il gioco d'azzardo".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-207 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0207 TOTPAG=0006 TOTDOC=0005 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=020700 00 FASCIDC=13DDL0207 SORTNAV=0020700 000 00000 ZZDDLC207 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati