| 1. I commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo
dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
come da ultimo sostituiti dall'articolo 1 della legge 6
ottobre 1995, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:
"Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici, meccanici ed elettronici per il gioco
d'azzardo:
a) quelli che hanno insita la scommessa, ossia che
sono muniti di meccanismi atti a registrarla, prevederla o
consentirla, in forma reale o puramente virtuale, sia fra due
o piu partecipanti che da parte di un solo giocatore nei
confronti dell'apparecchio;
b) quelli che prevedono o consentono vincite per
quantità o valori superiori a quanto per legge stabilito;
c) quelli che utilizzino moduli d'azzardo tipo
videopoker o a tal gioco riconducibili;
d) quelli che prevedono o consentono vincite
puramente aleatorie o ad elemento aleatorio preponderante
rispetto all'elemento lucro, escluse le macchine vidimatrici
per i giochi del Totocalcio, del Lotto, dell' Enalotto e del
Totip;
e) quelli che prevedono o consentono vincite
secondo percentuali prestabilite.
Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici, meccanici ed elettronici da puro svago e
divertimento quelli che, finalizzati unicamente al
trattenimento, possono concedere in premio all'abilità
espressa solo il prolungamento del gioco tramite
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extend-time o la ripetizione di partita da proporsi e
consumarsi obbligatoriamente all'interno del gioco stesso.
Tali apparecchi non possono registrare il prolungamento del
gioco utilizzabile per fini diversi dal prolungamento stesso,
con la conseguente classificazione, in caso contrario,
dell'apparecchio per il gioco d'azzardo.
Si considerano apparecchi a premio quegli apparecchi e
congegni elettronici, automatici e semiautomatici, in cui
l'elemento abilità è preponderante rispetto all'elemento
aleatorio. Tali apparecchi, pur sempre da intrattenimento,
denominati AEP (apparecchio elettrico a premio) sono soggetti
a specifica autorizzazione di pubblica sicurezza, funzionano
obbligatoriamente solo a gettone, possono consentire un premio
alla abilità espressa dal giocatore che può consistere nella
vincita in gettoni occorrenti per la giocata, in misura non
superiore a dieci, erogati dagli apparecchi privi di qualsiasi
involucro o contenitore, rigiocabili con lo stesso apparecchio
e con gli altri apparecchi collocati nello stesso locale, ma
non rimborsabili né cumulabili oltre i dieci consentiti. Tali
apparecchi, inoltre, non possono consentire la continuità
della giocata, espressa in un solo gettone e che deve
terminare a premio realizzato, e non devono essere provvisti
di telecomando, con la conseguente classificazione, in caso di
difformità anche ad uno solo dei requisiti richiesti,
dell'apparecchio fra quelli per il gioco d'azzardo.
Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti
quegli apparecchi distributori di piccola oggettistica di
modesto valore economico, singolarmente mai superiore a dieci
volte il valore della giocata, con annesso gioco di abilità e
trattenimento che, previa introduzione, di una moneta, o di un
gettone distribuiscono un prodotto ben visibile, in
contenitori trasparenti perfettamente uguali, per colore,
forma e dimensione. Tali apparecchi, mediante gioco
finalizzato allo svago, consentono l'intrattenimento che non
può prevedere, registrare o consentire vincita d'alcun genere
né reale né sotto forma di punteggio virtuale, con la
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conseguente classificazione, in caso contrario,
dell'apparecchio tra quelli per il gioco d'azzardo".
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