| 1. L'articolo 2 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2. 1. La produzione e l'importazione di
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, meccanici ed
elettronici per il gioco d'azzardo o di componenti
caratteristiche degli stessi sono soggette ad autorizzazione,
rispettivamente, del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero,
ed alle prescrizioni stabilite per impedirne l'utilizzazione
nei luoghi indicati dall'articolo 718 del codice penale.
2. Le attività di produzione e di importazione di
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da trattenimento e da gioco di abilità a premio
(AEP), possono essere svolte previa comunicazione diretta,
rispettivamente, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e al Ministero del commercio con l'estero,
corredata della autocertificazione attestante la non
abilitazione dell'apparecchio o congegno al gioco
d'azzardo.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano
alle attività di produzione e di importazione di apparecchi e
congegni meccanici ed elettronici, automatici e semiautomatici
per il gioco di abilità e intrattenimento finalizzati al puro
svago provvisti unicamente della possibilità di prolungamento
del gioco".
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