| 1. L'articolo 3 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, è
sostituito dal seguente:
"Art. 3. 1. Con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro del commercio con l'estero, da
Pag. 6
emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della
presente legge ed i requisiti che devono essere posseduti da
coloro che intendono svolgere le attività di cui all'articolo
2, comma 1".
| |