| Onorevoli Colleghi! - La legge 12 agosto 1982, n. 531,
che reca norme per il settore autostradale italiano, per
quanto riguarda le autostrade romane ed abruzzesi nulla
prevede sia in ordine ai problemi riguardanti il rilascio
della concessione di esercizio, sia per quanto concerne la
sistemazione del personale in servizio presso l' ex
concessionaria Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) in
forza del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106.
I problemi irrisolti sono tali da richiedere un intervento
legislativo capace di mettere ordine all'interno di
un'infrastruttura viaria sulla quale hanno già pesato
negativamente atti e comportamenti anomali, caratterizzati da
colpevole permissivismo e da un pesante intreccio di affarismo
e clientelismo.
I problemi che si pongono e che si pensa di risolvere con
la presente proposta di legge, sono i seguenti:
1) l'attribuzione in concessione della gestione del
sistema autostradale romano ed abruzzese ad una società al cui
capitale dovrebbe partecipare, con quota maggioritaria, la
società Autostrade S.p.a. del gruppo IRI; tale concessione,
regolata da apposita convenzione, dovrebbe valere fino al 31
dicembre 2020;
2) la sistemazione definitiva del personale in servizio
nel settore delle costruzioni della società SARA, già
concessionaria della costruzione e della gestione delle
autostrade A-24 e A-25, attualmente in forza presso lo
speciale ufficio del direttore generale dell'ANAS.
Nel 1976 fu revocata alla società SARA la concessione per
la costruzione delle autostrade romane e abruzzesi da parte
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del Governo. Secondo l'articolo 2 del decreto-legge 1^
dicembre 1976, n. 789, "l'ANAS succedeva in tutti i rapporti
attivi e passivi in corso, costituiti dalla concessionaria,
ivi compresi quelli relativi alle obbligazioni ed ai mutui di
cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e
successive modificazioni, esclusi quelli concernenti il
personale dipendente e quelli derivanti da responsabilità
civile per violazione di norme penali". Inoltre l'articolo 3
del decreto-legge 1^ dicembre 1976, n. 789, e l'articolo 5 del
decreto-legge n. 19 del 1976, autorizzavano l'ANAS ad
affidare in concessione l'esercizio delle autostrade romane ed
abruzzesi.
L'azienda di fatto, a tutt'oggi, senza apparente motivo,
ha completamente disatteso tale obbligo di legge riconfermando
di volta in volta la concessione per la provvisoria gestione
alla SARA.
Contemporaneamente veniva istituito l'ufficio del
direttore generale dell'ANAS per le autostrade romane ed
abruzzesi che, avvalendosi del personale ex SARA del
settore costruzioni, continuava la costruzione dell'autostrada
per la ultimazione dell'itinerario Roma-L'Aquila-Teramo da
consegnare poi alla gestione per conto ANAS.
L'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 531, sanciva
"che il direttore generale dell'ANAS utilizza, fino alla
completa ultimazione dei lavori autostradali, il personale
assunto ai sensi dell'articolo 6 del decreto stesso, la cui
definitiva destinazione sarà esaminata, in sede di
convenzione, al momento dell'affidamento di detta autostrada
(A/24-A/25).
L'attuale gestione per conto ANAS (SARA) sta realizzando
lavori di straordinaria manutenzione non contemplati nelle
norme proprie del gestore per conto, avvalendosi, giocoforza,
di consulenze esterne con conseguente aggravio del bilancio
della gestione.
Il personale dell'ufficio del direttore generale dell'ANAS
per le autostrade A/24 e A/25 - settore costruzioni - a
seguito di tale travagliato iter legislativo ha subìto
notevoli ripercussioni sia a livello economico sia di
carriera.
L'azienda, a seguito di lotte interne, risulta a tutt'oggi
latitante nell'amministrazione dell'ufficio del direttore
generale dell'ANAS per le autostrade A/24 e A/25 determinando
una situazione contrattuale illegale ed amministrativamente ai
limiti della legge.
Per queste e per altre ragioni ancora, si preferisce
l'affidamento ad una società nuova, sostanzialmente
controllata dall'IRI, in concessione di costruzione e di
esercizio delle autostrade romane ed abruzzesi A/24 e A/25.
Tale affidamento permetterebbe anche una migliore gestione del
raccordo con la bretella Fiano Romano - San Cesareo e con la
A/14 "Adriatica", consentendo l'eliminazione di alcune
barriere e favorendo l'adduzione di utenti che già ora pongono
il traforo del Gran Sasso al primo posto tra i trafori, con
8.700 passeggeri nelle ventiquattr'ore.
Risulta così esaltata la funzione di collegamento
trasversale tra il Tirreno e l'Adriatico che fu alla base
della primitiva idea della costruzione di questa
autostrada.
In questo senso la presente proposta di legge trova
sostegno nei rilievi avanzati dall'Avvocatura dello Stato e
dalla Corte dei conti sull'attuale gestione provvisoria
assicurata dall'ufficio del direttore generale dell'ANAS, nel
cui ambito, in base ad una norma, a dir poco discutibile,
prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 10 febbraio 1977,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile
1977, n. 106, hanno continuato a compiere atti amministrativi
e legali i rappresentanti della ex concessionaria SARA.
Una situazione anomala che è diventata, con il passare degli
anni, patologica ed insostenibile.
E' opportuno, a questo punto, segnalare che già nella X,
XI e XII legislatura ci furono numerose iniziative legislative
dirette a risolvere il problema dell'affidamento in
concessione delle autostrade romane ed abruzzesi.
Il deputato Cerutti, relatore sull'argomento, sulla base
del dibattito svolto in Commissione e nel comitato ristretto,
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presentò il 22 gennaio 1992 un testo unificato che venne
ritenuto corrispondente alle indicazioni dei diversi gruppi
parlamentari.
La presente proposta di legge, oltre ad affrontare i
problemi relativi alla gestione delle autostrade abruzzesi e
romane in modo organico e definitivo, può rappresentare uno
strumento di rilancio, concreto e positivo, anche per la
definizione degli annessi problemi collegati con il "Corridoio
Adriatico", anch'essi rilevanti per le note situazioni di
congestione del traffico sulla strada statale n. 16.
Auspichiamo pertanto una rapida approvazione della
presente proposta di legge.
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