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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3869
DDL0208-0003
Progetto di legge Camera n. 208 - testo presentato - (DDL13-208)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C208. TESTIPDL
...C208.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC208 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'Ente nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato ad
  affidare la concessione di costruzione e di esercizio degli
  itinerari autostradali Roma-L'Aquila-Teramo (allaccio
  all'autostrada A-14) e Torano-Pescara ad una società
  concessionaria costituita ai sensi del comma 2.  La
  concessione, regolata dalla convenzione di cui al comma 4,
  dovrà scadere il 31 dicembre 2020.
     2.  Ai fini della presente legge è costituita la "Nuova
  società autostrade romane e abruzzesi (Nuova SARA S.p.a.)",
  con un capitale sociale complessivo di 200 miliardi di lire,
  da sottoscriversi interamente dall'ANAS, dagli attuali soci
  della Nuova SARA S.p.a. nonché da altri soggetti privati, o
  pubblici entro tre mesi dalla delibera.  La Società Autostrade
  e l'ANAS sottoscrivono le azioni eventualmente non
  sottoscritte dagli attuali soci della società Nuova SARA
  S.p.a. e dagli altri soggetti privati.  L'ANAS è autorizzato a
  tal fine a sottoscrivere azioni di nuova emissione anche in
  deroga a quanto previsto dall'articolo 2441 del codice civile.
  La partecipazione azionaria della Società Autostrade nella
  nuova società costituita ai sensi del presente comma e di
  seguito denominata "società concessionaria", deve risultare
  non inferiore al 51 per cento, quella dell'ANAS non superiore
  al 10 per cento e quella degli attuali soci della SARA non
  superiore al 20 per cento del capitale sociale.
     3.  La società concessionaria assume l'esercizio delle
  autostrade di cui al comma 1 nonché la proprietà di tutti i
  beni immobili, compresi gli impianti, le pertinenze e gli
  accessori inerenti le autostrade stesse, con le liquidità ed i
  fondi già a disposizione della gestione.
     4.  La concessione di costruzione ed esercizio di cui al
  comma 1 è rilasciata entro tre mesi dall'omologazione della
 
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  delibera di cui al comma 2, con decreto del Ministro dei
  lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro; con
  lo stesso decreto è approvata, sentiti il consiglio di
  amministrazione dell'ANAS ed il Consiglio di Stato, la
  convenzione tra ANAS e società concessionaria che disciplina
  la concessione, con il relativo piano finanziario.
     5.  La società concessionaria è autorizzata ad iscrivere
  all'attivo del proprio bilancio, quale immobilizzazione
  reversibile, il valore dell'investimento effettuato dalla
  Nuova SARA S.p.a. e dall'ANAS per la realizzazione delle
  autostrade in concessione, determinato rivalutando i costi
  originari in base alle leggi 2 dicembre 1975, n. 576, e
  successive modificazioni, e 19 marzo 1983, n.  72, e al
  passivo, sotto la voce "fondo compensativo", un ammontare di
  pari importo.
     6.  La convenzione di cui al comma 4 deve disciplinare:
       a)  il trasferimento alla società concessionaria di
  tutti i rapporti obbligatori, fatta esclusione per i debiti
  finanziari, assunti o costituiti dall'ANAS per le attività di
  costruzione relative al completamento dell'itinerario
  autostradale Roma-L'Aquila-Teramo e Torano-Pescara;
       b)  il trasferimento, secondo le modalità di cui
  all'articolo 2 della presente legge, del personale assunto dal
  direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 6, quinto
  comma, del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106;
       c)  il passaggio allo Stato, al termine della
  concessione, anche per dichiarata decadenza, di tutte le
  attività reversibili, nonché delle quote non utilizzate del
  fondo ammortamento tecnico e del fondo ripristini e
  sostituzioni;
       d)  la nomina in seno al collegio sindacale della
  società concessionaria di un funzionario del Ministero del
  tesoro, che ne assume la presidenza, e di un funzionario
  dell'ANAS;
       e)  l'assunzione dell'obbligo da parte della
  società di avere come scopo esclusivo la costruzione e
 
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  l'esercizio delle autostrade in concessione, salva la facoltà
  di partecipare in soggetti aventi fini analoghi;
       f)  l'assunzione da parte della Società Autostrade
  dell'impegno a conservare direttamente, per tutta la durata
  della concessione, almeno il 51 per cento del capitale
  azionario della società concessionaria;
         g)  la determinazione delle tariffe di pedaggio che
  devono assicurare la copertura di tutti i costi e oneri di
  gestione della società concessionaria, così come previsti nel
  piano finanziario di concessione e nei suoi successivi
  aggiornamenti, ivi compresi gli ammortamenti, gli interessi
  passivi ed una quota annua del gettito degli introiti di
  pedaggio a titolo di canone di concessione, nonché un
  dividendo non superiore all'8 per cento del capitale sociale
  della società concessionaria medesima ed un accantonamento a
  riserva legale entro i limiti stabiliti dall'articolo 2430 del
  codice civile;
       h)  i casi e le modalità in cui dovranno essere
  apportati adeguamenti tariffari in misura diversa da quella
  indicata nel piano finanziario;
       i)  l'applicazione di una maggiorazione delle
  tariffe annuali come determinate ai sensi delle lettere
  g)  e  h),  al fine di pervenire con criteri di
  gradualità, entro il terzo anno di concessione, ad un livello
  tariffario a carico dell'utenza non inferiore a quello che
  risulta applicato sulla rete della Società Autostrade.  I
  maggiori introiti da pedaggio conseguenti alla predetta
  maggiorazione devono essere periodicamente utilizzati per il
  pagamento degli oneri finanziari di cui all'articolo 4 e
  successivamente versati nel conto entrate dell'ANAS secondo
  modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei
  lavori pubblici.  Per gli anni successivi al primo triennio,
  l'obbligo di versamento si intende riferito ai maggiori
  introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza della
  tariffa effettivamente applicata all'utenza rispetto a quella
  spettante alla società concessionaria in base al piano
  finanziario.
 
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     7.  Le somme versate dalla società concessionaria all'ANAS
  per canoni di concessione e per le maggiorazioni di cui,
  rispettivamente, alle lettere  g)  ed  h)  del comma 6
  del presente articolo, sono utilizzate dall'ANAS medesimo per
  il miglioramento della viabilità stradale di adduzione alle
  autostrade stesse.  Tali interventi possono essere affidati
  alla Nuova SARA S.p.a. sulla base di quanto previsto
  dall'articolo 4, comma 5- bis,  del decreto-legge 1^
  aprile 1989, n.  121, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 29 maggio 1989, n.  205.
     8.  L'ANAS è tenuto a formare l'inventario di tutti i beni
  mobili ed immobili, compresi gli impianti, le pertinenze e gli
  accessori, nonché dei rapporti obbligatori, inerenti alla
  costruzione ed alla gestione delle autostrade, esistenti alla
  data dell'approvazione della convenzione di cui al comma 4 ed
  a consegnarlo alla società concessionaria entro trenta giorni
  dalla medesima data.
     9.  La convenzione di cui al comma 4 del presente articolo,
  nonché i successivi atti aggiuntivi o di esecuzione della
  stessa sono assoggettati all'imposta fissa di registro ai
  sensi dell'articolo 4- ter  del decreto-legge 12 giugno
  1982, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
  agosto 1982, n. 530; tutti i provvedimenti e gli atti
  esecutivi dei trasferimenti previsti dalla presente legge sono
  esenti da imposte e tasse.  Le iscrizioni nel bilancio della
  società concessionaria dei valori connessi a tali
  trasferimenti non danno luogo, agli effetti fiscali, a
  plusvalenze.
 
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