| 1. L'Ente nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato ad
affidare la concessione di costruzione e di esercizio degli
itinerari autostradali Roma-L'Aquila-Teramo (allaccio
all'autostrada A-14) e Torano-Pescara ad una società
concessionaria costituita ai sensi del comma 2. La
concessione, regolata dalla convenzione di cui al comma 4,
dovrà scadere il 31 dicembre 2020.
2. Ai fini della presente legge è costituita la "Nuova
società autostrade romane e abruzzesi (Nuova SARA S.p.a.)",
con un capitale sociale complessivo di 200 miliardi di lire,
da sottoscriversi interamente dall'ANAS, dagli attuali soci
della Nuova SARA S.p.a. nonché da altri soggetti privati, o
pubblici entro tre mesi dalla delibera. La Società Autostrade
e l'ANAS sottoscrivono le azioni eventualmente non
sottoscritte dagli attuali soci della società Nuova SARA
S.p.a. e dagli altri soggetti privati. L'ANAS è autorizzato a
tal fine a sottoscrivere azioni di nuova emissione anche in
deroga a quanto previsto dall'articolo 2441 del codice civile.
La partecipazione azionaria della Società Autostrade nella
nuova società costituita ai sensi del presente comma e di
seguito denominata "società concessionaria", deve risultare
non inferiore al 51 per cento, quella dell'ANAS non superiore
al 10 per cento e quella degli attuali soci della SARA non
superiore al 20 per cento del capitale sociale.
3. La società concessionaria assume l'esercizio delle
autostrade di cui al comma 1 nonché la proprietà di tutti i
beni immobili, compresi gli impianti, le pertinenze e gli
accessori inerenti le autostrade stesse, con le liquidità ed i
fondi già a disposizione della gestione.
4. La concessione di costruzione ed esercizio di cui al
comma 1 è rilasciata entro tre mesi dall'omologazione della
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delibera di cui al comma 2, con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro; con
lo stesso decreto è approvata, sentiti il consiglio di
amministrazione dell'ANAS ed il Consiglio di Stato, la
convenzione tra ANAS e società concessionaria che disciplina
la concessione, con il relativo piano finanziario.
5. La società concessionaria è autorizzata ad iscrivere
all'attivo del proprio bilancio, quale immobilizzazione
reversibile, il valore dell'investimento effettuato dalla
Nuova SARA S.p.a. e dall'ANAS per la realizzazione delle
autostrade in concessione, determinato rivalutando i costi
originari in base alle leggi 2 dicembre 1975, n. 576, e
successive modificazioni, e 19 marzo 1983, n. 72, e al
passivo, sotto la voce "fondo compensativo", un ammontare di
pari importo.
6. La convenzione di cui al comma 4 deve disciplinare:
a) il trasferimento alla società concessionaria di
tutti i rapporti obbligatori, fatta esclusione per i debiti
finanziari, assunti o costituiti dall'ANAS per le attività di
costruzione relative al completamento dell'itinerario
autostradale Roma-L'Aquila-Teramo e Torano-Pescara;
b) il trasferimento, secondo le modalità di cui
all'articolo 2 della presente legge, del personale assunto dal
direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 6, quinto
comma, del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106;
c) il passaggio allo Stato, al termine della
concessione, anche per dichiarata decadenza, di tutte le
attività reversibili, nonché delle quote non utilizzate del
fondo ammortamento tecnico e del fondo ripristini e
sostituzioni;
d) la nomina in seno al collegio sindacale della
società concessionaria di un funzionario del Ministero del
tesoro, che ne assume la presidenza, e di un funzionario
dell'ANAS;
e) l'assunzione dell'obbligo da parte della
società di avere come scopo esclusivo la costruzione e
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l'esercizio delle autostrade in concessione, salva la facoltà
di partecipare in soggetti aventi fini analoghi;
f) l'assunzione da parte della Società Autostrade
dell'impegno a conservare direttamente, per tutta la durata
della concessione, almeno il 51 per cento del capitale
azionario della società concessionaria;
g) la determinazione delle tariffe di pedaggio che
devono assicurare la copertura di tutti i costi e oneri di
gestione della società concessionaria, così come previsti nel
piano finanziario di concessione e nei suoi successivi
aggiornamenti, ivi compresi gli ammortamenti, gli interessi
passivi ed una quota annua del gettito degli introiti di
pedaggio a titolo di canone di concessione, nonché un
dividendo non superiore all'8 per cento del capitale sociale
della società concessionaria medesima ed un accantonamento a
riserva legale entro i limiti stabiliti dall'articolo 2430 del
codice civile;
h) i casi e le modalità in cui dovranno essere
apportati adeguamenti tariffari in misura diversa da quella
indicata nel piano finanziario;
i) l'applicazione di una maggiorazione delle
tariffe annuali come determinate ai sensi delle lettere
g) e h), al fine di pervenire con criteri di
gradualità, entro il terzo anno di concessione, ad un livello
tariffario a carico dell'utenza non inferiore a quello che
risulta applicato sulla rete della Società Autostrade. I
maggiori introiti da pedaggio conseguenti alla predetta
maggiorazione devono essere periodicamente utilizzati per il
pagamento degli oneri finanziari di cui all'articolo 4 e
successivamente versati nel conto entrate dell'ANAS secondo
modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei
lavori pubblici. Per gli anni successivi al primo triennio,
l'obbligo di versamento si intende riferito ai maggiori
introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza della
tariffa effettivamente applicata all'utenza rispetto a quella
spettante alla società concessionaria in base al piano
finanziario.
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7. Le somme versate dalla società concessionaria all'ANAS
per canoni di concessione e per le maggiorazioni di cui,
rispettivamente, alle lettere g) ed h) del comma 6
del presente articolo, sono utilizzate dall'ANAS medesimo per
il miglioramento della viabilità stradale di adduzione alle
autostrade stesse. Tali interventi possono essere affidati
alla Nuova SARA S.p.a. sulla base di quanto previsto
dall'articolo 4, comma 5- bis, del decreto-legge 1^
aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 maggio 1989, n. 205.
8. L'ANAS è tenuto a formare l'inventario di tutti i beni
mobili ed immobili, compresi gli impianti, le pertinenze e gli
accessori, nonché dei rapporti obbligatori, inerenti alla
costruzione ed alla gestione delle autostrade, esistenti alla
data dell'approvazione della convenzione di cui al comma 4 ed
a consegnarlo alla società concessionaria entro trenta giorni
dalla medesima data.
9. La convenzione di cui al comma 4 del presente articolo,
nonché i successivi atti aggiuntivi o di esecuzione della
stessa sono assoggettati all'imposta fissa di registro ai
sensi dell'articolo 4- ter del decreto-legge 12 giugno
1982, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1982, n. 530; tutti i provvedimenti e gli atti
esecutivi dei trasferimenti previsti dalla presente legge sono
esenti da imposte e tasse. Le iscrizioni nel bilancio della
società concessionaria dei valori connessi a tali
trasferimenti non danno luogo, agli effetti fiscali, a
plusvalenze.
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