| 1. Il personale assunto dal direttore generale dell'ANAS,
ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, del decreto-legge 10
febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 aprile 1977, n. 106, che si sia trovato in servizio
alla data del 1^ gennaio 1992, con decorrenza dalla data del
decreto di rilascio della concessione di cui all'articolo 1
non è più alle dipendenze dell'ANAS ed è contestualmente
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assunto dalla società concessionaria, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dall'articolo 2112 del codice
civile, salvaguardando i diritti acquisiti.
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