| 1. I fondi stanziati per il completamento dell'itinerario
autostradale Roma-L'Aquila-Teramo, di cui alle leggi 12 agosto
1982, n. 531, 3 ottobre 1985, n. 526, e 22 dicembre 1986, n.
910, sono trasferiti alla società concessionaria senza alcun
onere fiscale, secondo le modalità e i termini stabiliti nella
convenzione di cui al comma 4 dell'articolo 1.
2. All'onere derivante all'ANAS per la sottoscrizione
delle azioni di nuova concessione di cui all'articolo 1, comma
2, della presente legge si fa fronte, fino a totale capienza,
mediante prelievo dai fondi giacenti nella contabilità
speciale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio
1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile 1977, n. 106. All'eventuale ulteriore fabbisogno si fa
fronte mediante riduzione del contributo in conto capitale di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143, come determinato dalla legge 23
dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995).
3. Al fine di mantenere inalterate le proprie quote di
partecipazione azionaria nella società concessionaria in caso
di aumento di capitale, l'ANAS è autorizzato a sottoscrivere
ulteriori azioni di nuova emissione fino al raggiungimento
della percentuale già posseduta.
4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, si
provvede mediante corrispondente riduzione del contributo in
conto capitale di cui all'articolo 3, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 143 del 1994, come determinato dalla
legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995).
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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