| (Istituzione della Commissione).
1. E' istituita, per la durata della XIII legislatura, una
Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:
a) verificare l'attuazione delle normative
vigenti, da parte delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano, degli enti locali, dei loro consorzi, dei
soggetti produttori, dei consorzi obbligatori ai sensi
dell'articolo 9- quater del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, delle imprese pubbliche e private
esercenti servizi di smaltimento o qualsiasi altra attività
inerente il ciclo dei rifiuti, e, in particolare, lo
smaltimento ed il traffico di rifiuti tra Nord e Sud del Paese
ed altre nazioni;
b) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei
rifiuti, sugli eventuali circuiti, sugli aspetti societari e
sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, in particolare
quale soggetto responsabile del mancato sviluppo di una sana
imprenditoria, specie nel Mezzogiorno;
c) individuare le connessioni tra le attività
illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche,
quali appalti, abusivismo edilizio, speculazione e gestione
delle cave nonché i legami tra le diverse regioni del Nord e
del Sud del Paese ed altre nazioni;
d) riferire al Parlamento al termine dei suoi
lavori, ogni volta che lo ritenga opportuno e almeno
annualmente;
e) proporre soluzioni legislative ed
amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata
ed incisiva l'iniziativa dello Stato e degli enti locali.
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2. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
3. Gli stessi compiti di cui al comma 1 sono attribuiti
alla Commissione con riferimento alle associazioni di cui
all'articolo 416- bis del codice penale, o che, comunque,
costituiscano associazione a delinquere finalizzata ai
traffici abusivi di rifiuti ed alle eventuali ulteriori
illecite attività connesse.
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