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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3875
DDL0209-0003
Progetto di legge Camera n. 209 - testo presentato - (DDL13-209)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C209. TESTIPDL
...C209.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC209 ZZ13 ZZPD ZZPR
               (Istituzione della Commissione).
     1.  E' istituita, per la durata della XIII legislatura, una
  Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:
         a)  verificare l'attuazione delle normative
  vigenti, da parte delle regioni, delle province autonome di
  Trento e di Bolzano, degli enti locali, dei loro consorzi, dei
  soggetti produttori, dei consorzi obbligatori ai sensi
  dell'articolo 9- quater  del decreto-legge 9 settembre
  1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
  novembre 1988, n. 475, delle imprese pubbliche e private
  esercenti servizi di smaltimento o qualsiasi altra attività
  inerente il ciclo dei rifiuti, e, in particolare, lo
  smaltimento ed il traffico di rifiuti tra Nord e Sud del Paese
  ed altre nazioni;
         b)  svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei
  rifiuti, sugli eventuali circuiti, sugli aspetti societari e
  sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, in particolare
  quale soggetto responsabile del mancato sviluppo di una sana
  imprenditoria, specie nel Mezzogiorno;
         c)  individuare le connessioni tra le attività
  illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche,
  quali appalti, abusivismo edilizio, speculazione e gestione
  delle cave nonché i legami tra le diverse regioni del Nord e
  del Sud del Paese ed altre nazioni;
         d)  riferire al Parlamento al termine dei suoi
  lavori, ogni volta che lo ritenga opportuno e almeno
  annualmente;
         e)  proporre soluzioni legislative ed
  amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata
  ed incisiva l'iniziativa dello Stato e degli enti locali.
 
                               Pag. 5
 
     2.  La Commissione procede alle indagini ed agli esami con
  gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
  giudiziaria.
     3.  Gli stessi compiti di cui al comma 1 sono attribuiti
  alla Commissione con riferimento alle associazioni di cui
  all'articolo 416- bis  del codice penale, o che, comunque,
  costituiscano associazione a delinquere finalizzata ai
  traffici abusivi di rifiuti ed alle eventuali ulteriori
  illecite attività connesse.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-209 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0209 TOTPAG=0007 TOTDOC=0008 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=020900 00 FASCIDC=13DDL0209 SORTNAV=0020900 000 00000 ZZDDLC209 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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