| (Richiesta di atti e documenti).
1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al
divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura
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penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed
inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria ed altri
organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti
relativi a indagini ed inchieste parlamentari. Se l'autorità
giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non
poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice
di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto.
Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria
provvede a trasmettere quanto richiesto.
2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al
vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti
Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto
all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla
presente legge.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono,
in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i
documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle
indagini preliminari.
4. La Commissione può richiedere ai soggetti di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 tutti gli atti e
i documenti necessari allo svolgimento dei propri lavori.
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