| (Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun
componente può proporre la modifica delle norme
regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni
che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento
con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si
avvale dell'apporto di un magistrato designato dal Ministro di
grazia e giustizia, di un dirigente dell'Amministrazione
dell'interno, designato dal Ministro dell'interno, e di due
esperti designati, rispettivamente, dai Ministri dell'ambiente
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti dei due rami del Parlamento,
d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei
deputati.
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