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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3883
DDL0210-0003
Progetto di legge Camera n. 210 - testo presentato - (DDL13-210)
(suddiviso in 43 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C210. TESTIPDL
...C210.
Pag. 2 PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC210 ZZ13 ZZPD ZZPR
                     (Princìpi generali).
     1.  In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione
  l'attività amministrativa in materia di lavori pubblici deve
  garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e
  di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività,
  trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto
  comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
     2.  Per la disciplina dei lavori pubblici di competenza
  delle regioni a statuto ordinario e degli enti infraregionali
  da queste finanziati, i princìpi desumibili dalle disposizioni
  della presente legge nonché, per quanto da essa non disposto,
  della legislazione antimafia e di quella nazionale di
  recepimento della normativa comunitaria in materia
  costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale
  e princìpi della legislazione dello Stato ai sensi
  dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto
  degli obblighi internazionali dello Stato.  Le regioni a
  statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
  provvedono alle finalità della presente legge nei limiti e
  nelle forme dei rispettivi statuti e delle relative norme di
  attuazione.  Restano ferme le disposizioni della legislazione
  antimafia e quelle di recepimento della normativa comunitaria
  in materia.
     3.  Le regioni a statuto ordinario secondo i rispettivi
  statuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, provvedono ad emanare leggi per adeguare ed
  armonizzare le proprie normative in materia di lavori pubblici
  di competenza regionale con quanto disposto dalla presente
  legge.  Le leggi regionali di cui al presente comma individuano
  quali soggetti fra i comuni, le province, gli altri enti
 
                               Pag. 3
 
  locali, le associazioni fra i soggetti anzidetti, nonché fra
  le aziende regionali o infraregionali possono operare come
  stazioni appaltanti per la realizzazione dei lavori pubblici
  di competenza regionale e locale, fatto salvo quanto previsto
  all'articolo 9, comma 10; tale individuazione avviene sulla
  base delle caratteristiche dei lavori e delle capacità
  tecniche necessarie per l'attuazione complessiva della
  procedura.  Le leggi regionali prevedono, altresì, forme di
  cooperazione, anche obbligatoria, tra gli enti locali, in
  particolare per quelli aventi popolazione inferiore a 15.000
  abitanti, per l'esercizio dei compiti di stazione appaltante,
  nelle ipotesi di insufficienza delle loro strutture
  tecnico-amministrative, con particolare riferimento alla
  realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a
  150.000 ECU, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma
  10; in ogni caso le funzioni e le responsabilità inerenti alla
  tutela dei contenuti patrimoniali del lavoro pubblico restano
  in capo ai singoli enti.
     4.  Per l'attuazione unitaria dei princìpi e delle norme di
  cui ai commi 1 e 2 ed al fine di assicurare il coordinamento
  delle attività amministrative delle regioni, con decreto del
  Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
  Consiglio dei ministri, sono adottati atti di indirizzo e di
  coordinamento su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai
  sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera  d),  della legge
  23 agosto 1988, n.  400.
     5.  I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, promuovono
  organismi e procedure di partecipazione dei cittadini, anche
  valorizzando le libere forme associative, al fine di garantire
  la qualità, l'efficacia e la funzionalità dei lavori pubblici
  in relazione ai bisogni collettivi e alla trasparenza delle
  procedure.  La partecipazione si attua di norma nelle fasi di
  programmazione, di progettazione e di verifica della
  funzionalità dei lavori.  Il regolamento di cui all'articolo 3,
  comma 2, detta le relative modalità di attuazione.
     6.  Le disposizioni della presente legge non possono essere
  derogate, modificate o
 
                               Pag. 4
 
  abrogate se non per dichiarazione
  espressa e con specifico riferimento a singole norme.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-210 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0210 TOTPAG=0096 TOTDOC=0043 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=021000 00 FASCIDC=13DDL0210 SORTNAV=0021000 000 00000 ZZDDLC210 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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