| (Servizio di ispettorato tecnico
sui lavori pubblici).
1. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il
Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici, al quale
è preposto
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un dirigente generale di livello C. Esso è composto
da non più di 125 unità appartenenti alle professionalità
amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non
inferiore a quella dirigenziale. Sono fatte salve le
competenze del Nucleo di valutazione degli investimenti
pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n.
181, nonché le competenze del Nucleo ispettivo istituito
dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e
successive modificazioni.
2. Alla copertura dei posti di organico del Servizio di
ispettorato tecnico sui lavori pubblici si provvede in via
prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui
al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nonché, in via subordinata, con le
procedure di concorso di cui al medesimo decreto.
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