| (Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4,
5, 6 e 19, commi 3 e 4, valutato in lire 14.040 milioni per
l'anno 1995, in lire 13.680 milioni per l'anno 1996 e in lire
13.320 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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