| (Interventi finanziari).
1. Fermi gli impegni già previsti da altre leggi, il
Ministro del tesoro è autorizzato a sottoscrivere uno o più
aumenti del capitale del Banco di Napoli S.p.a. unitamente
all'intervento finanziario di una o più banche ed altri
investitori istituzionali, al fine di risanare, ristrutturare
e privatizzare il Banco di Napoli.
2. Gli interventi finanziari delle banche e degli altri
investitori istituzionali di cui al comma 1 possono assumere
la forma di prestito subordinato, anche convertibile, ovvero
di partecipazione al capitale, anche attraverso aumenti di
capitale riservati con emissione di azioni di risparmio o
privilegiate, eventualmente convertibili in azioni
ordinarie.
3. L'ammontare degli aumenti di capitale da parte del
Tesoro è determinato con decreti del Ministro del tesoro
tenuto conto delle finalità del presente decreto e degli
impegni finanziari delle banche e degli altri investitori
istituzionali.
4. Per la realizzazione dell'operazione prevista dai
commi 1, 2 e 3, il Ministro del tesoro è autorizzato a
stipulare accordi di sindacato per la gestione del Banco,
concedere diritti di prelazione sull'acquisto della
partecipazione del Tesoro, acquistare a trattativa diretta o a
seguito di offerta pubblica, azioni del Banco di Napoli o
diritti di opzione sulle stesse anche in deroga alle norme di
contabilità di
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Stato e alle disposizioni di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474, e all'articolo 13 del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356. L'offerta di acquisto deve avere ad oggetto,
almeno alle medesime condizioni, anche le azioni di
risparmio.
5. La Banca d'Italia può disporre lo svincolo della somma
depositata dal Banco di Napoli a titolo di riserva
obbligatoria di cui all'articolo 10 della legge 26 novembre
1993, n. 483, al fine di facilitare il superamento della
situazione di difficoltà.
6. Gli eventuali versamenti già effettuati dal Tesoro,
destinati ad aumenti di capitale, vengono imputati al capitale
dopo che si siano realizzate le condizioni di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a).
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