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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3891
DDL0210-0011
Progetto di legge Camera n. 210 - testo presentato - (DDL13-210)
(suddiviso in 43 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.26 dello stampato)
...C210. TESTIPDL
...C210.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC210 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Misure per l'adeguamento della funzionalità della
                  pubblica amministrazione).
     1.  I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nominano, ai
  sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
  modificazioni, nell'ambito del proprio organico, tra figure
  professionali indicate dal regolamento, un coordinatore unico
  delle fasi di formazione del programma triennale dei lavori
  pubblici di cui all'articolo 16, comma 1, e di attuazione
  degli interventi oggetto del programma stesso, nonché un
  responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni
  singolo intervento per le fasi della
 
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  progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello
  stesso.
     2.  Il regolamento determina i casi in cui il coordinatore
  unico può coincidere con il responsabile unico del
  procedimento di uno o più interventi.  Il regolamento determina
  altresì l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i
  quali il responsabile unico del procedimento può coincidere
  con il progettista o con il direttore dei lavori.  Fino alla
  data di entrata in vigore del regolamento tali facoltà possono
  essere esercitate per lavori di qualsiasi importo e tipologia
  ed i soggetti appaltanti individuano direttamente la figura
  professionale del coordinatore unico e del responsabile unico
  del procedimento.  Per un periodo di tre anni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, in luogo di un unico
  responsabile del procedimento per ogni singolo intervento può
  essere nominato un responsabile per ciascuna delle fasi di cui
  al comma 1.
     3.  Il coordinatore unico coordina l'attività dei
  responsabili unici del procedimento dei singoli interventi ai
  fini della formazione del programma, dell'elaborazione dei
  progetti preliminari che costituiscono parte integrante
  dell'elenco dei lavori da realizzare annualmente, di cui
  all'articolo 16, comma 8, dell'istruttoria e delle
  osservazioni formulate in esito alla pubblicazione del
  programma; assume, su segnalazione del responsabile unico del
  procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il
  verificarsi di danni, irregolarità o ritardi nell'esecuzione
  del programma.
     4.  Il coordinatore unico ed il responsabile unico del
  procedimento assicurano, per l'attività di rispettiva
  competenza, la rispondenza delle previsioni progettuali allo
  stato di fatto e di diritto dei luoghi, il controllo sui
  livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in
  coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di
  realizzazione del programma oltre che al corretto e razionale
  svolgimento delle procedure.
     5.  Il responsabile unico del procedimento, oltre ai
  compiti di cui al comma 4, fornisce al coordinatore unico i
  dati e le
 
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  informazioni relativi alle principali fasi di
  svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di
  coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del
  coordinatore stesso e segnala tempestivamente eventuali
  disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli
  interventi.  Il responsabile unico del procedimento verifica
  altresì la copertura finanziaria degli oneri connessi ai
  lavori pubblici e accerta la libera disponibilità delle aree e
  degli immobili necessari.
     6.  Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del
  responsabile unico del procedimento, coordinando con esse i
  compiti del direttore dei lavori.  Restano ferme, fino alla
  data di entrata in vigore del predetto regolamento, le
  responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori
  come definite dalla normativa vigente.
     7.  In sede di prima applicazione della presente legge e
  per un periodo massimo di tre anni dalla data della sua
  entrata in vigore, qualora, per carenze di organico accertate
  e certificate dal coordinatore unico ed in relazione alle
  caratteristiche dell'intervento, i soggetti di cui
  all'articolo 2, comma 2, non siano in grado di svolgere le
  necessarie attività di supporto allo svolgimento dei compiti
  dello stesso coordinatore unico e dei responsabili unici del
  procedimento dei singoli interventi, le predette attività di
  supporto possono essere affidate, con le procedure e con le
  modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
  157, a professionisti o a società di servizi esterni ai
  predetti soggetti, aventi le necessarie competenze specifiche
  di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo,
  organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio
  carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di
  natura professionale.
     8.  Nel caso di forme di cooperazione, anche obbligatoria,
  di cui all'articolo 1, comma 3, le leggi regionali prevedono
  uno schema-tipo di convenzione tra gli enti locali interessati
  che stabilisce anche quali funzioni proprie del responsabile
  unico del procedimento possono essere trasferite ad una
  corrispondente figura dell'ente affidatario dei compiti di
  stazione appaltante.
 
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     9.  Il provveditorato regionale alle opere pubbliche
  competente per territorio opera come stazione appaltante dei
  lavori pubblici di competenza delle amministrazioni statali,
  anche ad ordinamento autonomo, fatte salve le discipline
  particolari previste dalla presente legge e in modo specifico
  quelle relative agli interventi riguardanti i beni
  culturali.
     10.  I comuni, le province e gli altri enti locali operano
  come stazioni appaltanti dei lavori pubblici qualora questi
  siano finanziati con fondi degli enti medesimi, ovvero
  attraverso le modalità di finanziamento di cui all'articolo 46
  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
  modificazioni.  I suddetti enti, in deroga al disposto
  dell'articolo 21, comma 5, possono avvalersi, in qualità di
  stazioni appaltanti, dei provveditorati regionali alle opere
  pubbliche sulla base di apposite convenzioni.
     11.  Ai fini dell'acquisizione di intese, pareri,
  concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, assensi,
  comunque denominati, relativi agli aspetti territoriali,
  urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici,
  igienico-sanitari, storici, artistici, archeologici e di altra
  natura, necessari in base alla vigente normativa, onde
  assicurare celerità ed efficacia all'azione amministrativa, il
  responsabile unico del procedimento formula le occorrenti
  istanze e richieste alle autorità competenti.  Ove per la
  realizzazione del lavoro pubblico si renda necessaria l'azione
  integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali,
  regionali o locali, la stazione appaltante, su proposta del
  responsabile unico del procedimento, può promuovere la
  conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo
  27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
     12.  Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni,
  autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque
  denominati, al fine della esecuzione di lavori pubblici,
  l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile
  unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai
  sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
  successive modificazioni, previa comunicazione alle
  amministrazioni
 
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  interessate del progetto di cui al comma 13
  del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data
  di convocazione della conferenza.  Per la predetta finalità può
  altresì procedersi ai sensi degli articoli 16 e 17 della
  citata legge n. 241 del 1990.
     13.  La conferenza di servizi si esprime sul progetto
  definitivo, successivamente alla pronuncia da parte
  dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione
  d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente,
  da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta,
  trascorso il quale la stessa amministrazione è tenuta ad
  esprimersi in sede di conferenza di servizi.  La conferenza di
  servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine
  di concordare quali siano le condizioni per l'ottenimento, in
  sede di presentazione del progetto definitivo, delle intese,
  dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle
  licenze, dei nulla osta e degli assensi di cui alle vigenti
  norme.
     14.  Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme
  di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché
  degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da
  ciascuna amministrazione interessata.
     15.  La conferenza di servizi può richiedere, se
  necessario, chiarimenti e documentazione direttamente ai
  progettisti.
     16.  Le amministrazioni interessate si esprimono nella
  conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla
  formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti
  che dispongono, per delega ricevuta dall'organo
  istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera
  dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto
  del procedimento.
     17.  Qualora alla conferenza il rappresentante di
  un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque
  non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza
  è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il
  quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide
  prescindendo dalla presenza della totalità delle
  amministrazioni invitate e dalla adeguatezza
 
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  dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.
     18.  Il dissenso manifestato in sede di conferenza di
  servizi deve essere motivato e recare, a pena di
  inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche
  progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
     19.  Ove non sia acquisito l'assenso delle amministrazioni
  invitate, comprese quelle statali preposte alla tutela
  ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei
  cittadini, il Ministro dei lavori pubblici promuove le
  procedure di cui all'articolo 14, comma 2- bis,  della
  legge 7 agosto 1990, n. 241.
     20.  Le regioni a statuto ordinario provvedono a
  disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i
  princìpi di cui al presente articolo, per gli interventi di
  competenza regionale e locale.
 
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