| (Misure per l'adeguamento della funzionalità della
pubblica amministrazione).
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nominano, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, nell'ambito del proprio organico, tra figure
professionali indicate dal regolamento, un coordinatore unico
delle fasi di formazione del programma triennale dei lavori
pubblici di cui all'articolo 16, comma 1, e di attuazione
degli interventi oggetto del programma stesso, nonché un
responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni
singolo intervento per le fasi della
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progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello
stesso.
2. Il regolamento determina i casi in cui il coordinatore
unico può coincidere con il responsabile unico del
procedimento di uno o più interventi. Il regolamento determina
altresì l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i
quali il responsabile unico del procedimento può coincidere
con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento tali facoltà possono
essere esercitate per lavori di qualsiasi importo e tipologia
ed i soggetti appaltanti individuano direttamente la figura
professionale del coordinatore unico e del responsabile unico
del procedimento. Per un periodo di tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, in luogo di un unico
responsabile del procedimento per ogni singolo intervento può
essere nominato un responsabile per ciascuna delle fasi di cui
al comma 1.
3. Il coordinatore unico coordina l'attività dei
responsabili unici del procedimento dei singoli interventi ai
fini della formazione del programma, dell'elaborazione dei
progetti preliminari che costituiscono parte integrante
dell'elenco dei lavori da realizzare annualmente, di cui
all'articolo 16, comma 8, dell'istruttoria e delle
osservazioni formulate in esito alla pubblicazione del
programma; assume, su segnalazione del responsabile unico del
procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il
verificarsi di danni, irregolarità o ritardi nell'esecuzione
del programma.
4. Il coordinatore unico ed il responsabile unico del
procedimento assicurano, per l'attività di rispettiva
competenza, la rispondenza delle previsioni progettuali allo
stato di fatto e di diritto dei luoghi, il controllo sui
livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in
coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di
realizzazione del programma oltre che al corretto e razionale
svolgimento delle procedure.
5. Il responsabile unico del procedimento, oltre ai
compiti di cui al comma 4, fornisce al coordinatore unico i
dati e le
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informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di
coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del
coordinatore stesso e segnala tempestivamente eventuali
disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli
interventi. Il responsabile unico del procedimento verifica
altresì la copertura finanziaria degli oneri connessi ai
lavori pubblici e accerta la libera disponibilità delle aree e
degli immobili necessari.
6. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del
responsabile unico del procedimento, coordinando con esse i
compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, fino alla
data di entrata in vigore del predetto regolamento, le
responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori
come definite dalla normativa vigente.
7. In sede di prima applicazione della presente legge e
per un periodo massimo di tre anni dalla data della sua
entrata in vigore, qualora, per carenze di organico accertate
e certificate dal coordinatore unico ed in relazione alle
caratteristiche dell'intervento, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, non siano in grado di svolgere le
necessarie attività di supporto allo svolgimento dei compiti
dello stesso coordinatore unico e dei responsabili unici del
procedimento dei singoli interventi, le predette attività di
supporto possono essere affidate, con le procedure e con le
modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, a professionisti o a società di servizi esterni ai
predetti soggetti, aventi le necessarie competenze specifiche
di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo,
organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio
carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di
natura professionale.
8. Nel caso di forme di cooperazione, anche obbligatoria,
di cui all'articolo 1, comma 3, le leggi regionali prevedono
uno schema-tipo di convenzione tra gli enti locali interessati
che stabilisce anche quali funzioni proprie del responsabile
unico del procedimento possono essere trasferite ad una
corrispondente figura dell'ente affidatario dei compiti di
stazione appaltante.
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9. Il provveditorato regionale alle opere pubbliche
competente per territorio opera come stazione appaltante dei
lavori pubblici di competenza delle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, fatte salve le discipline
particolari previste dalla presente legge e in modo specifico
quelle relative agli interventi riguardanti i beni
culturali.
10. I comuni, le province e gli altri enti locali operano
come stazioni appaltanti dei lavori pubblici qualora questi
siano finanziati con fondi degli enti medesimi, ovvero
attraverso le modalità di finanziamento di cui all'articolo 46
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni. I suddetti enti, in deroga al disposto
dell'articolo 21, comma 5, possono avvalersi, in qualità di
stazioni appaltanti, dei provveditorati regionali alle opere
pubbliche sulla base di apposite convenzioni.
11. Ai fini dell'acquisizione di intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, assensi,
comunque denominati, relativi agli aspetti territoriali,
urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici,
igienico-sanitari, storici, artistici, archeologici e di altra
natura, necessari in base alla vigente normativa, onde
assicurare celerità ed efficacia all'azione amministrativa, il
responsabile unico del procedimento formula le occorrenti
istanze e richieste alle autorità competenti. Ove per la
realizzazione del lavoro pubblico si renda necessaria l'azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali,
regionali o locali, la stazione appaltante, su proposta del
responsabile unico del procedimento, può promuovere la
conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
12. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni,
autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque
denominati, al fine della esecuzione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile
unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai
sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, previa comunicazione alle
amministrazioni
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interessate del progetto di cui al comma 13
del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data
di convocazione della conferenza. Per la predetta finalità può
altresì procedersi ai sensi degli articoli 16 e 17 della
citata legge n. 241 del 1990.
13. La conferenza di servizi si esprime sul progetto
definitivo, successivamente alla pronuncia da parte
dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione
d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente,
da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta,
trascorso il quale la stessa amministrazione è tenuta ad
esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di
servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine
di concordare quali siano le condizioni per l'ottenimento, in
sede di presentazione del progetto definitivo, delle intese,
dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle
licenze, dei nulla osta e degli assensi di cui alle vigenti
norme.
14. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme
di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché
degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da
ciascuna amministrazione interessata.
15. La conferenza di servizi può richiedere, se
necessario, chiarimenti e documentazione direttamente ai
progettisti.
16. Le amministrazioni interessate si esprimono nella
conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla
formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti
che dispongono, per delega ricevuta dall'organo
istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera
dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto
del procedimento.
17. Qualora alla conferenza il rappresentante di
un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque
non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza
è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il
quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide
prescindendo dalla presenza della totalità delle
amministrazioni invitate e dalla adeguatezza
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dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.
18. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di
servizi deve essere motivato e recare, a pena di
inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
19. Ove non sia acquisito l'assenso delle amministrazioni
invitate, comprese quelle statali preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei
cittadini, il Ministro dei lavori pubblici promuove le
procedure di cui all'articolo 14, comma 2- bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
20. Le regioni a statuto ordinario provvedono a
disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i
princìpi di cui al presente articolo, per gli interventi di
competenza regionale e locale.
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