Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3892
DDL0210-0012
Progetto di legge Camera n. 210 - testo presentato - (DDL13-210)
(suddiviso in 43 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.31 dello stampato)
...C210. TESTIPDL
...C210.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC210 ZZ13 ZZPD ZZPR
                      (Qualificazione).
     1.  Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi
  di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, i
  soggetti esecutori di lavori pubblici devono essere
  qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi della
  qualità, della professionalità e della correttezza.  I
  prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità
  aziendali sono sottoposti a certificazione, ai sensi della
  normativa vigente.
     2.  Con apposito regolamento, da emanare entro un anno
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
  su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
  il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
  con il Ministro per i beni culturali e ambientali, previo
  parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito,
  tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema
  di qualificazione, unico per tutti gli esecutori dei lavori
  pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore
  a 150.000 ECU, articolato
 
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  in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori
  stessi.
     3.  Il sistema di qualificazione è strutturato in un ente
  pubblico di autorizzazione e in organismi di diritto privato
  di attestazione.  L'ente pubblico di autorizzazione è collocato
  presso il Ministero dei lavori pubblici ed è sottoposto alla
  vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 4.  All'ente
  pubblico di autorizzazione è demandato il compito di
  autorizzare soggetti di diritto privato ad operare nell'ambito
  del sistema di qualificazione di cui al comma 2, nonché di
  sovraintendere alla loro attività.  Agli organismi di
  attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza
  nei soggetti qualificati di:
         a)  certificazione di sistema di qualità conforme
  alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente
  normativa nazionale rilasciata da soggetti accreditati ai
  sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000;
         b)  dichiarazione della presenza di elementi del
  sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera
  a);
         c)  requisiti di ordine generale nonché
  tecnico-organizzativi ed economico-finanziari.
     4.  Gli organismi di attestazione devono pronunciarsi
  sulla richiesta di attestazione avanzata dall'impresa entro il
  termine di tre mesi dalla presentazione della richiesta
  medesima.
     5.  I requisiti tecnico-organizzativi di cui al comma 3,
  lettera  c),  sono provati sulla base:
         a)  dei titoli di studio o della professionalità
  dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa;
         b)  dei lavori eseguiti negli ultimi dieci anni;
         c)  della disponibilità, a titolo di proprietà o di
  locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi
  d'opera;
         d)  dell'organico medio annuo dettagliato per
  dirigenti, tecnici e impiegati nonché operai;
         e)  di ogni altro elemento utile.
 
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     6.  I requisiti economico-finanziari di cui al comma 3,
  lettera  c),  sono provati sulla base:
         a)  dei bilanci o della documentazione contabile
  relativi agli ultimi cinque esercizi;
         b)  delle referenze bancarie ovvero dell'accesso
  documentato al credito ovvero della disponibilità di
  fideiussione ovvero di altre garanzie:
         c)  di ogni altro elemento utile.
     7.  Il regolamento di cui al comma 2 definisce in
  particolare:
         a)  le modalità di costituzione, la composizione, i
  termini e le modalità di nomina degli organi dell'ente
  pubblico di autorizzazione; l'organo decisionale deve essere
  composto da rappresentanti delle amministrazioni interessate
  dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza
  permanente dei presidenti delle regioni e delle province
  autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni
  nazionali imprenditoriali di settore più rappresentative e
  degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati.
  Dell'organo decisionale dell'ente pubblico di autorizzazione
  fanno comunque parte membri designati dal Ministero per i beni
  culturali e ambientali, in numero determinato dal regolamento
  stesso;
         b)  le modalità di organizzazione e di
  funzionamento dell'ente pubblico di autorizzazione;
         c)  le modalità e i criteri di autorizzazione e di
  eventuale revoca nei confronti degli organismi di
  attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi,
  finanziari e tecnici che i predetti organismi devono
  possedere, fermo restando che essi devono rispondere al
  requisito dell'indipendenza e sono soggetti alla sorveglianza
  dell'ente pubblico di autorizzazione; i soggetti accreditati,
  ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e
  delle norme nazionali in materia, al rilascio della
  certificazione dei sistemi di qualità su semplice richiesta
  sono autorizzati dall'ente
 
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  pubblico di autorizzazione anche allo svolgimento dei compiti
  di attestazione di cui al comma 3;
         d)  le modalità di attestazione dell'esistenza nei
  soggetti qualificati della certificazione del sistema di
  qualità, o della dichiarazione della presenza di elementi del
  sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere  a)  e
  b),  e dei requisiti di cui al comma 3, lettera  c),
  nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei
  predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
         e)  i requisiti di ordine generale e
  l'articolazione dei requisiti tecnico-organizzativi ed
  economico-finanziari di cui ai commi 5 e 6 e delle relative
  misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori,
  tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo
  11, commi 2 e 3; l'organico medio annuo deve essere
  documentato attraverso la certificazione relativa alle
  coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con
  riferimento agli ultimi due anni;
         f)  la facoltà per le stazioni appaltanti, graduata
  nel tempo ed in rapporto all'entità ed alla tipologia dei
  lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il
  possesso della certificazione del sistema di qualità o della
  dichiarazione della presenza di elementi del sistema di
  qualità di cui al comma 3, lettere  a)  e  b),  e il
  successivo obbligo, graduato nel tempo, unicamente per lavori
  di particolare entità e tipologia;
         g)  i criteri per la determinazione delle tariffe
  applicabili all'attività di qualificazione;
         h)  la durata dell'efficacia della qualificazione
  non inferiore a due anni e non superiore a tre anni;
         i)  le modalità dell'esercizio, da parte
  dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori
  e per i contratti, di cui all'articolo 6, sesto comma, della
  legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni,
 
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  delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non
  soppresse ai sensi della presente legge;
         l)  la formazione di elenchi, su base regionale,
  dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al
  comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'ente
  pubblico di autorizzazione, che ne assicura la pubblicità per
  il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui
  all'articolo 4.
     8.  Per l'espletamento dei compiti derivanti
  dall'attuazione del regolamento di cui al comma 2, l'ente
  pubblico di autorizzazione utilizza il personale in servizio
  presso gli organismi pubblici di cui alla legge 10 febbraio
  1962, n. 57, e successive modificazioni, e gli ordinari
  stanziamenti di bilancio.
     9.  Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea
  partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di
  lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo
  le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di
  tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle
  imprese italiane alle gare.
     10.  Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2,
  stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e
  tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una
  concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i
  lavori con la propria organizzazione di impresa.  Fino alla
  data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti
  e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni
  aggiudicatrici.
     11.  Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 19 marzo
  1990, n.  55, e successive modificazioni, si interpreta nel
  senso che restano consentite le intestazioni alle società
  fiduciarie autorizzate ad operare ai sensi della legge 23
  novembre 1939, n.  1966, a condizione che le predette società
  fiduciarie provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta
  effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle
  amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-210 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0210 TOTPAG=0096 TOTDOC=0043 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0031 RIGINIZ=017 PAGFIN=0035 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=31 PAGEFIN=35 SORTRES= SORTDDL=021000 00 FASCIDC=13DDL0210 SORTNAV=0021000 000 00000 ZZDDLC210 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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