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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3893
DDL0210-0013
Progetto di legge Camera n. 210 - testo presentato - (DDL13-210)
(suddiviso in 43 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.36 dello stampato)
...C210. TESTIPDL
...C210.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Pag. 36 Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC210 ZZ13 ZZPD ZZPR
             (Norme in materia di partecipazione
                          alle gare).
     1.  Ferma restando la facoltà dei soggetti di cui
  all'articolo 12, comma 1, di partecipare alle procedure di
  affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma
  1, con la qualificazione di cui all'articolo 10, fino al 31
  dicembre 1999 la partecipazione alle predette procedure di
  affidamento è altresì ammessa secondo le disposizioni della
  legge 10 febbraio 1962, n.  57, e successive modificazioni, e
  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
  gennaio 1991, n.  55, come integrato ai sensi del comma 2 del
  presente articolo.
     2.  Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate
  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19
  marzo 1990, n. 55, da emanare entro novanta giorni dalla data
  di entrata in vigore della presente legge, per quanto riguarda
  i parametri e i coefficienti, differenziati per importo dei
  lavori, dei requisiti economico-finanziari e
  tecnico-organizzativi che i concorrenti devono possedere per
  la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori
  pubblici.  In particolare, il parametro riferito al costo per
  il personale dipendente, di cui all'articolo 5, comma 2,
  lettera  b),  e all'articolo 6, comma 5, del citato
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  55 del
  1991, deve essere almeno pari al 15 per cento della cifra
  d'affari in lavori dell'ultimo quinquennio ed almeno il 50 per
  cento deve essere riferito al personale con qualifica di
  operai; il parametro riferito all'esecuzione di lavori nella
  categoria prevalente di cui all'articolo 5, comma 2,
  lettera  b),  ed i parametri di cui all'articolo 6, comma
  1, lettere  c)  e  d),  del predetto decreto devono
  essere computati con riferimento agli ultimi dieci anni; il
  parametro riferito alla cifra d'affari globale e in lavori, di
  cui all'articolo 6, comma 1, lettera
 
                              Pag. 37
 
    b),  del medesimo decreto deve essere computato con
  riferimento agli ultimi cinque esercizi.
     3.  Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro
  per i beni culturali e ambientali, con apposito decreto da
  emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, sentito il Comitato centrale per l'Albo
  nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di
  categorie rideterminandolo in opere generali e in opere
  specializzate.  Il predetto decreto reca inoltre disposizioni
  in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una
  categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da
  individuare sulla base della idoneità tecnica,
  dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della
  capacità finanziaria ed imprenditoriale adeguandole ai criteri
  di cui al comma 2.  Con il decreto medesimo è istituita la
  categoria per le attività di scavo archeologico, restauro e
  manutenzione dei beni immobili di cui alla legge 1^ giugno
  1939, n. 1089, e successive modificazioni.
     4.  Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale
  per l'Albo nazionale dei costruttori non è richiesto il parere
  consultivo del Comitato regionale.
     5.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge il
  concorrente è escluso dalle procedure di affidamento di
  appalti o di concessioni di lavori pubblici qualora:
         a)  a carico dei soggetti dotati, al momento di
  partecipazione alla gara, di potere di rappresentanza o con
  incarico di direttore tecnico sia in corso un procedimento,
  ovvero sia stato a loro carico emanato un provvedimento
  definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di
  cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
  successive modificazioni;
         b)  a carico dei soggetti di cui alla lettera
  a)  siano state pronunciate sentenze di condanna passate in
  giudicato per taluno dei delitti contro la pubblica
  amministrazione e l'ordine pubblico previsti dagli articoli
  314, primo comma, 318, primo comma, 319, 319- ter,  320,
  321, 323, secondo comma, 326, terzo comma, primo periodo, e
  416- bis  del codice penale;
 
                              Pag. 38
 
         c)  i soggetti di cui alla lettera  a)  si
  siano resi responsabili di grave negligenza o malafede nella
  esecuzione dei lavori;
         d)  si trovi in una delle condizioni previste dalle
  vigenti norme che precludono la stipula di contratti o di
  convenzioni con le stazioni appaltanti;
         e)  i soggetti di cui alla lettera  a)  abbiano
  reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle
  condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla
  concessione;
         f)  sia in stato di fallimento, di liquidazione, di
  cessazione di attività o sia in una qualsiasi altra situazione
  equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione
  straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia
  in corso una delle predette procedure;
         g)  sia recidivo nelle violazioni agli obblighi
  concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in
  materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la
  legislazione italiana o la legislazione dello Stato di
  residenza, ovvero abbia commesso anche un'unica violazione di
  maggiore gravità.  Costituisce violazione di maggiore gravità
  l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato
  versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per
  cento dell'importo complessivo dovuto, la mancata
  corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle
  tasse o delle imposte dovute;
         h)  nell'esercizio della propria attività
  professionale abbia commesso un errore grave accertato con
  qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante.
     6.  Ai fini della partecipazione alle procedure di
  affidamento degli appalti o delle concessioni di lavori
  pubblici i concorrenti presentano una dichiarazione giurata,
  ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
  modificazioni, attestante il fatto di non trovarsi nelle
  condizioni di cui al comma 5.  Il regolamento stabilisce le
  modalità, i mezzi di prova ed i conseguenti effetti della
  verifica della dichiarazione da parte della stazione
  appaltante; fino alla
 
                              Pag. 39
 
  data di entrata in vigore del
  regolamento si applicano le disposizioni previgenti.  Nel caso
  di dichiarazioni mendaci, relativamente alle condizioni di cui
  al comma 5, lettere  b), e), f), g)  ed  h),  oltre
  alle sanzioni di cui all'articolo 26 della citata legge n. 15
  del 1968, i concorrenti sono puniti con l'esclusione perpetua
  dalle procedure di affidamento.
     7.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, è vietata, per l'affidamento dei lavori
  pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, l'utilizzazione di
  qualsiasi sistema di qualificazione, ovvero albo speciale o di
  fiducia o comunque denominato, diversi da quelli di cui
  all'articolo 10 e al presente articolo, fatto salvo quanto
  previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.
     8.  Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19
  marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, nonché quelle
  che precludono la stipula di contratti o convenzioni con le
  stazioni appaltanti.
     9.  A decorrere dal 1^ gennaio 2000 sono abrogati la
  legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni,
  nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
  gennaio 1991, n. 55.
 
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