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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3894
DDL0210-0014
Progetto di legge Camera n. 210 - testo presentato - (DDL13-210)
(suddiviso in 43 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.39 dello stampato)
...C210. TESTIPDL
...C210.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC210 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Soggetti ammessi alle gare).
     1.  Sono ammessi a partecipare alle procedure di
  affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma
  1, i seguenti soggetti:
         a)  le imprese individuali, anche artigiane, le
  società commerciali, le società cooperative di produzione e
  lavoro;
         b)  i consorzi fra società cooperative di
  produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
  1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra
  imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
         c)  i consorzi stabili di cui all'articolo 14
  costituiti, anche in forma di società consortile ai sensi
  dell'articolo 2615- ter  del
 
                              Pag. 40
 
  codice civile, tra imprese
  individuali, anche artigiane, società commerciali, società
  cooperative di produzione e lavoro;
         d)  le associazioni temporanee di concorrenti,
  costituite dai soggetti di cui alle lettere  a), b)  e
  c),  i quali, prima della presentazione dell'offerta,
  abbiano conferito mandato collettivo speciale con
  rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo per
  conto proprio e dei mandanti, il quale esprime l'offerta in
  nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al
  riguardo le disposizioni dell'articolo 15;
         e)  i consorzi di concorrenti di cui all'articolo
  2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
  lettere  a), b)  e  c)  del presente comma, anche in
  forma di società consortile ai sensi dell'articolo
  2615- ter  del codice civile; si applicano al riguardo le
  disposizioni di cui all'articolo 15 della presente legge;
         f)  i gruppi europei di interesse economico,
  costituiti ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.
  240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 15
  della presente legge.
     2.  Le associazioni temporanee di cui al comma 1, lettera
  d),  i consorzi di cui al comma 1, lettera  e),  ed i
  gruppi europei di interesse economico di cui al comma 1,
  lettera  f),  possono essere strutturati:
         a)  in forma orizzontale;
         b)  in forma verticale;
         c)  in forma combinata, orizzontale e verticale.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-210 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0210 TOTPAG=0096 TOTDOC=0043 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0039 RIGINIZ=024 PAGFIN=0040 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=39 PAGEFIN=40 SORTRES= SORTDDL=021000 00 FASCIDC=13DDL0210 SORTNAV=0021000 000 00000 ZZDDLC210 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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