| (Soggetti ammessi alle gare).
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma
1, i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le
società commerciali, le società cooperative di produzione e
lavoro;
b) i consorzi fra società cooperative di
produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili di cui all'articolo 14
costituiti, anche in forma di società consortile ai sensi
dell'articolo 2615- ter del
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codice civile, tra imprese
individuali, anche artigiane, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro;
d) le associazioni temporanee di concorrenti,
costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e
c), i quali, prima della presentazione dell'offerta,
abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo per
conto proprio e dei mandanti, il quale esprime l'offerta in
nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al
riguardo le disposizioni dell'articolo 15;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo
2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma, anche in
forma di società consortile ai sensi dell'articolo
2615- ter del codice civile; si applicano al riguardo le
disposizioni di cui all'articolo 15 della presente legge;
f) i gruppi europei di interesse economico,
costituiti ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.
240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 15
della presente legge.
2. Le associazioni temporanee di cui al comma 1, lettera
d), i consorzi di cui al comma 1, lettera e), ed i
gruppi europei di interesse economico di cui al comma 1,
lettera f), possono essere strutturati:
a) in forma orizzontale;
b) in forma verticale;
c) in forma combinata, orizzontale e verticale.
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