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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3896
DDL0210-0016
Progetto di legge Camera n. 210 - testo presentato - (DDL13-210)
(suddiviso in 43 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.41 dello stampato)
...C210. TESTIPDL
...C210.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC210 ZZ13 ZZPD ZZPR
                     (Consorzi stabili).
     1.  Si intendono per consorzi stabili quelli, formati da
  non meno di tre soggetti di cui all'articolo 12, comma 1,
  lettera  a),  che, con decisione assunta dai rispettivi
  organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo
  congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di
  tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una
  comune struttura di impresa.
     2.  I consorzi stabili si iscrivono all'Albo nazionale dei
  costruttori a seguito di semplice verifica, da parte dei
  competenti organi, dell'effettiva detenzione da parte dei
  singoli consorziati delle iscrizioni alle classifiche
  dell'Albo nazionale dei costruttori per le quali il consorzio
  richiede l'iscrizione, nonché dell'avvenuta revisione delle
  stesse ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto del
  Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172.
     3.  Nel caso in cui più di un'impresa consorziata detenga
  l'iscrizione per una determinata categoria dell'Albo nazionale
 
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  dei costruttori, il consorzio stabile è iscritto in tale
  categoria per la classifica immediatamente superiore a quella
  più elevata tra quelle possedute dalle imprese, a condizione
  che la somma degli importi già posseduti da tutte le
  consorziate sia almeno pari all'importo della classifica
  immediatamente superiore.
     4.  Per l'iscrizione alla classifica 10 (illimitata) è in
  ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate
  già possegga tale iscrizione.
     5.  L'iscrizione del consorzio stabile all'Albo nazionale
  dei costruttori non fa venir meno nè sospende l'efficacia
  della contemporanea iscrizione delle singole imprese
  consorziate; il certificato di iscrizione di queste ultime
  deve tuttavia riportare la segnalazione di partecipazione al
  consorzio stabile.
     6.  Il regolamento stabilisce i criteri di attribuzione ai
  consorziati dei requisiti economico-finanziari e
  tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso
  di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei
  anni dalla data di costituzione.
     7.  Lo scioglimento del consorzio non ha effetti nei
  confronti delle stazioni appaltanti, per quanto riguarda la
  realizzazione dei lavori affidati prima dello scioglimento.  In
  caso di recesso o di fallimento di una delle imprese
  consorziate, il rapporto è risolto qualora tale recesso o
  fallimento comporti il venir meno del numero minimo di
  soggetti richiesto per la costituzione del consorzio stabile.
  E' in facoltà della stazione appaltante proseguire nel
  rapporto consentendo, entro un termine perentorio, la
  partecipazione al consorzio stabile di un nuovo soggetto o di
  soggetti qualificati, nei confronti dei quali abbia espresso
  il proprio preventivo gradimento.
     8.  Il regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, detta
  le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di
  cui al medesimo articolo 10 ai consorzi stabili ed ai soggetti
  consorziati.
     9.  Ai consorzi stabili si applicano, in quanto
  compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X
  del libro quinto del
 
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  codice civile, nonché l'articolo 18 della
  legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
     10.  E' vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili
  costituire tra loro o con terzi consorzi, associazioni
  temporanee e gruppi ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
  lettere  b), d), e)  ed  f),  nonché più di un
  consorzio stabile.
     11.  Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1,
  previsti all'articolo 4, parte I, della tariffa allegata al
  testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
  registro, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni,
  sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali
  in misura fissa.  Non è dovuta la tassa sulle concessioni
  governative posta a carico delle società ai sensi
  dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre
  1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
  febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.
     12.  I benefìci di cui al comma 11 si applicano fino al 31
  dicembre 1996.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-210 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0210 TOTPAG=0096 TOTDOC=0043 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0041 RIGINIZ=020 PAGFIN=0043 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=41 PAGEFIN=43 SORTRES= SORTDDL=021000 00 FASCIDC=13DDL0210 SORTNAV=0021000 000 00000 ZZDDLC210 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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