| (Riunione di concorrenti).
1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle
associazioni temporanee, dei consorzi e dei gruppi di cui
all'articolo 12, comma 1, lettere d), e) ed f), è
ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché
le mandanti o gli altri partecipanti siano in possesso dei
requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi
degli articoli 10 e 11, per la quota percentuale indicata per
ciascuno di essi dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato ai sensi del
comma 2 dell'articolo 11, e dal regolamento di cui
all'articolo 10, comma 2, che la stabilisce in conformità a
quanto previsto dal predetto decreto n. 55 del 1991. Sono
fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 6,
del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, a condizione
che l'impresa da associare sia
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iscritta all'Albo nazionale dei
costruttori, in una qualsiasi categoria, per classifica almeno
pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
2. Per le associazioni temporanee in forma verticale o
combinata i requisiti di cui agli articoli 10 e 11, se
frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o
capogruppo, che deve essere comunque costituito da un unico
soggetto di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b)
e c), per i lavori della categoria o delle categorie
prevalenti e per il relativo importo; per i lavori scorporati
ciascun mandante, ovvero ciascuna associazione orizzontale
mandante, deve possedere i requisiti previsti per l'importo
dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo.
3. L'offerta dei concorrenti consorziati o riuniti in
forma orizzontale determina la loro responsabilità solidale
nei confronti della stazione appaltante. Nelle associazioni in
forma verticale la responsabilità per gli assuntori di lavori
scorporabili è limitata all'esecuzione dei lavori di
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità
solidale del mandatario o del capogruppo. Nelle associazioni
in forma combinata, fermo restando quanto disposto per le
associazioni in forma verticale, la responsabilità dei
raggruppamenti orizzontali in esse presenti è solidale per la
parte dei lavori di competenza di ciascun raggruppamento
orizzontale.
4. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o gruppo
di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d), e)
ed f), ovvero di partecipare alla gara anche in forma
singola qualora abbiano partecipato alla gara medesima in
associazione, consorzio o gruppo. I consorzi di cui
all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), sono
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati
il consorzio concorre e a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
5. Sono vietati le associazioni in partecipazione, le
associazioni temporanee, i consorzi e i gruppi di cui
all'articolo 12,
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comma 1, lettere d), e) ed
f), concomitanti o successivi all'aggiudicazione della
gara.
6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta
l'annullamento dell'affidamento o la nullità del contratto,
nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o
consorzio concomitanti o successivi dalle procedure di
affidamento relative ai medesimi lavori.
7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, lavorazioni di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,
quali strutture, impianti, opere speciali, restauro e
manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche
decorate di cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni, e qualora il singolo valore di tali
lavorazioni superi il 15 per cento dell'importo totale, esse
non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite
esclusivamente dal soggetto affidatario. In tali casi, i
soggetti che non siano in grado di realizzare le predette
lavorazioni sono tenuti a costituire, ai sensi del presente
articolo, associazioni temporanee di tipo verticale o
combinato.
8. Ciascun associato, consorziato o partecipante alle
associazioni temporanee, ai consorzi o ai gruppi di cui
all'articolo 12, comma 1, lettere d), e) ed f),
può eseguire lavori nei limiti dei requisiti di cui agli
articoli 10 e 11 dallo stesso posseduti.
9. I consorzi stabili, quelli tra società cooperative di
produzione e lavoro e quelli tra imprese artigiane di cui
all'articolo 12, comma 1, possono far eseguire i lavori alle
imprese consorziate purché indicate e qualificate in sede di
aggiudicazione della gara senza che ciò costituisca
subappalto.
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