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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3898
DDL0210-0018
Progetto di legge Camera n. 210 - testo presentato - (DDL13-210)
(suddiviso in 43 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.45 dello stampato)
...C210. TESTIPDL
...C210.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC210 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Programmazione dei lavori pubblici).
     1.  L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla
  presente legge si svolge sulla base di un programma triennale
  e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui
  all'articolo 2, comma 2, predispongono ed approvano entro il
  15 marzo di ciascun
 
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  anno, unitamente all'elenco dei lavori da
  realizzare nell'anno stesso.
     2.  Il programma triennale costituisce momento attuativo di
  studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione
  dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1
  predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e,
  quando esplicitamente previsto, di concerto con altri
  soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come
  prioritari.  Gli studi individuano i lavori strumentali al
  soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le
  caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
  economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi
  dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue componenti
  ambientali, socio-economiche, amministrative e tecniche.  In
  particolare, le amministrazioni aggiudicatrici individuano con
  priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
  realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in
  quanto suscettibili di gestione economica.  In sede di prima
  applicazione della presente legge, i soggetti di cui al comma
  1, prima di effettuare nuovi studi, devono procedere al
  censimento degli studi esistenti o in corso.
     3.  Il programma triennale deve prevedere un ordine di
  priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore
  ordine di priorità all'interno di ogni categoria.  In ogni
  categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione,
  di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei
  lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra
  la possibilità di finanziamento con capitale privato
  maggioritario.  Il programma triennale deve altresì prevedere i
  tempi di realizzazione dei lavori.
     4.  Nel programma triennale sono altresì indicati i beni
  immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo
  21, comma 9, possono essere oggetto di diretta alienazione
  anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di
  una gara; tali beni sono classificati e valutati e ne viene
  acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
     5.  Il programma triennale dei comuni individua le aree su
  cui debbono realizzarsi le previsioni dello strumento
  urbanistico
 
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  generale vigente o, in mancanza di questo, dello
  strumento urbanistico adottato; definisce inoltre, in
  allegato, le modalità ed i tempi di realizzazione delle opere
  di urbanizzazione relative agli interventi previsti.
     6.  I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai
  lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le
  priorità ivi indicate.  Sono fatti salvi gli interventi imposti
  da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche
  dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o
  regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a
  livello statale o regionale.
     7.  Gli studi di cui al comma 2 sono redatti dagli uffici
  tecnici dei soggetti di cui al comma 1, ovvero, qualora
  occorra redigere studi complessi che richiedono l'apporto di
  una pluralità di competenze specifiche, anche dagli organismi
  tecnici della pubblica amministrazione di cui essi per legge
  possono avvalersi, ovvero dai soggetti di cui all'articolo 19,
  comma 1, lettere  d), e), f)  e  g),  ai quali sono
  affidati secondo le modalità di cui ai commi 10, 11 e 12 del
  medesimo articolo 19.
     8.  Il programma triennale è soggetto ad aggiornamenti
  annuali sulla base dei quali viene redatto l'elenco dei lavori
  da realizzare nell'anno.
     9.  L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al
  comma 8 è subordinata alla previa approvazione della
  progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 18,
  salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è
  sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla
  stima sommaria dei costi.
     10.  Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere
  inserito nell'elenco annuale limitatamente ad uno o più lotti,
  purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata
  la progettazione almeno preliminare, e siano state
  quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per
  la realizzazione dell'intero lavoro.  In ogni caso il
  coordinatore unico è tenuto a certificare la funzionalità,
  fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
 
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     11.  I progetti dei lavori ricompresi nell'elenco annuale
  devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o
  adottati.  Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali
  strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine
  ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione,
  e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da
  qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di
  lavori pubblici.  Per motivate ragioni di pubblico interesse si
  applicano le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del
  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come
  modificato e integrato dal decreto del Presidente della
  Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dell'articolo 1, commi
  quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n.  1, e
  successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della
  legge 8 giugno 1990, n. 142.
     12.  L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
  aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
  preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
  contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo
  stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili
  in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a
  statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei
  rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili
  ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n.
  310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
  1990, n. 403, e successive modificazioni.  Il finanziamento
  pubblico parziale di lavori suscettibili di gestione economica
  è subordinato alla impossibilità di realizzarli esclusivamente
  con capitali privati.  Un lavoro non inserito nell'elenco
  annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo
  piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i
  mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della
  formazione dell'elenco, fatta eccezione per le somme resesi
  disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.
     13.  I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
  ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 6, secondo periodo,
  non possono
 
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  ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di
  pubbliche amministrazioni.
     14.  I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare
  il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla
  base degli schemi tipo, che sono definiti, entro centottanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  con decreto del Ministro dei lavori pubblici.  I programmi e
  gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori
  pubblici che ne dà pubblicità.  Gli stessi soggetti sono tenuti
  a trasmettere all'Osservatorio dei lavori pubblici una
  relazione sulla funzionalità dei lavori per i quali sia stato
  effettuato il collaudo finale.
     15.  Il regolamento e le leggi regionali definiscono i
  tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di
  aggiornamento dei programmi triennali e degli elenchi annuali,
  di cui al presente articolo, nonché le disposizioni
  applicabili nel caso di inerzia delle amministrazioni
  aggiudicatrici.
     16.  Per le attività di individuazione dei beni di cui al
  comma 4 le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi
  della consulenza di società e di esperti, scelti tra i
  soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere  d), e),
  f)  e  g),  con le modalità di cui ai commi 10, 11 e 12
  del medesimo articolo 19.
     17.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 6 e 13 si applicano
  a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla
  pubblicazione del decreto di cui al comma 14.
     18.  L'approvazione del progetto definitivo da parte di una
  amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di
  pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-210 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0210 TOTPAG=0096 TOTDOC=0043 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0045 RIGINIZ=035 PAGFIN=0049 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=45 PAGEFIN=49 SORTRES= SORTDDL=021000 00 FASCIDC=13DDL0210 SORTNAV=0021000 000 00000 ZZDDLC210 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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