| (Disposizioni relative agli attuali azionisti).
1. Fermo il trasferimento immediato delle azioni e dei
diritti di opzione il corrispettivo che il Tesoro pagherà per
l'acquisto delle azioni e dei diritti di cui al comma 4
dell'articolo 1 sarà determinato sulla base del prezzo
realizzato a seguito della dismissione di cui all'articolo 4,
ridotto dell'ammontare del capitale conferito dal Tesoro ai
sensi del presente decreto, aumentato degli interessi
calcolati al prime rate ABI.
2. Ai titolari delle azioni, in circolazione alla data di
entrata in vigore del presente decreto, viene attribuito il
diritto di acquistare, al valore nominale, successivamente ai
conferimenti del Tesoro di cui all'articolo 1, una azione
ordinaria posseduta dal Tesoro ogni quindici azioni di
qualunque categoria. Con decreto del Ministro del tesoro
verranno disciplinate le modalità operative di esercizio del
diritto.
3. Il diritto al corrispettivo e il diritto all'acquisto
di cui ai commi 1 e 2 possono essere rappresentati da
documenti negoziabili, le cui caratteristiche sono determinate
con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Commissione
nazionale per le società e la borsa.
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