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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3900
DDL0210-0020
Progetto di legge Camera n. 210 - testo presentato - (DDL13-210)
(suddiviso in 43 Unità Documento)
Unità Documento n.20 (che inizia a pag.50 dello stampato)
...C210. TESTIPDL
...C210.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC210 ZZ13 ZZPD ZZPR
                 (Attività di progettazione).
     1.  La progettazione, nel rispetto dei vincoli esistenti,
  preventivamente accertati, e tenendo conto delle previsioni di
  spesa prefissate, si articola, secondo tre livelli di
  successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva
  ed esecutiva, in modo da assicurare:
         a)  la qualità dell'opera e la rispondenza alle
  finalità ad essa relative;
         b)  la conformità alle norme ambientali,
  urbanistiche e paesaggistiche;
         c)  il soddisfacimento dei requisiti essenziali,
  definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
     2.  Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e
  grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie
  per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.  Il
  responsabile unico del procedimento, qualora nella fase di
  progettazione, in rapporto alla specifica tipologia ed alla
  dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni
  di cui ai commi 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede ad
  integrarle ovvero a modificarle.
     3.  Il progetto preliminare definisce le caratteristiche
  qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze
  da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una
  relazione illustrativa delle ragioni della scelta della
  soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali
  soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili
  geologici e ambientali, della sua fattibilità amministrativa e
  tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di
  prima approssimazione, nonché dei costi,
 
                              Pag. 51
 
  da determinare in
  relazione ai benefìci previsti.  Il progetto preliminare
  consiste inoltre in schemi grafici per l'individuazione delle
  caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e
  tecnologiche dei lavori da realizzare nonché nella previsione
  di spesa per la realizzazione del lavoro.
     4.  Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori
  da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei
  vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel
  progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari
  ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed
  approvazioni.  Esso consiste in una relazione descrittiva dei
  criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle
  caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento
  delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale
  ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale
  descrittivi delle principali caratteristiche delle opere,
  delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli
  per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed
  indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed
  alle caratteristiche dei lavori; nei calcoli preliminari delle
  strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo
  degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in
  progetto nonché in un computo metrico estimativo.  Gli studi e
  le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geologico,
  geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico,
  chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un
  livello tale da consentire i calcoli preliminari delle
  strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico
  estimativo.
     5.  Il progetto esecutivo, redatto in conformità al
  progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da
  realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere
  sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che
  ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità,
  dimensione e prezzo.  In particolare il progetto è costituito
  dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle
  strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle
  scale adeguate, compresi gli eventuali particolari
  costruttivi, dal capitolato speciale di appalto,
 
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  prestazionale
  o descrittivo, dal computo metrico estimativo, dall'elenco dei
  prezzi unitari e da quant'altro necessario per l'immediata
  costruzione e per l'esatta determinazione dei tempi e dei
  costi relativi, nonché delle scelte che, senza incidere sui
  costi, sono rimesse all'impresa affidataria nel rispetto delle
  previsioni prestazionali di progetto.  Esso è redatto sulla
  base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi
  precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di
  dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che
  risultino necessari nonché sulla base di rilievi
  planoaltimetrici, di misurazioni e di picchettazioni, di
  rilievi della rete di servizi del sottosuolo, anche ai fini
  della riduzione delle circostanze imprevedibili di cui al
  secondo comma dell'articolo 1664 del codice civile.  Il
  progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito
  piano di manutenzione del lavoro e delle sue parti da redigere
  nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento.
     6.  In relazione alle caratteristiche e all'importanza
  dell'opera il regolamento, con riferimento alle categorie di
  lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le
  esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri,
  contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di
  progettazione.
     7.  Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione
  dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e
  alle ricerche connessi, fanno carico agli stanziamenti
  previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati
  di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
  aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o
  realizzatori.  Ai medesimi stanziamenti fanno altresì carico
  gli oneri derivanti dal ricorso a professionisti o a società
  di servizi esterni per le attività di supporto di cui
  all'articolo 9, comma 7.
     8.  I progetti sono redatti in modo da assicurare il
  coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del
  contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione,
  nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità
  e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
 
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     9.  L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle
  ricerche necessarie all'attività di progettazione è
  autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono
  localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-210 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0210 TOTPAG=0096 TOTDOC=0043 NDOC=0020 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0050 RIGINIZ=007 PAGFIN=0053 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=50 PAGEFIN=53 SORTRES= SORTDDL=021000 00 FASCIDC=13DDL0210 SORTNAV=0021000 000 00000 ZZDDLC210 NDOC0020 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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