| (Attività di progettazione).
1. La progettazione, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, e tenendo conto delle previsioni di
spesa prefissate, si articola, secondo tre livelli di
successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva
ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle
finalità ad essa relative;
b) la conformità alle norme ambientali,
urbanistiche e paesaggistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali,
definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e
grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie
per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il
responsabile unico del procedimento, qualora nella fase di
progettazione, in rapporto alla specifica tipologia ed alla
dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni
di cui ai commi 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede ad
integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze
da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una
relazione illustrativa delle ragioni della scelta della
soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali
soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili
geologici e ambientali, della sua fattibilità amministrativa e
tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di
prima approssimazione, nonché dei costi,
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da determinare in
relazione ai benefìci previsti. Il progetto preliminare
consiste inoltre in schemi grafici per l'individuazione delle
caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare nonché nella previsione
di spesa per la realizzazione del lavoro.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori
da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei
vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel
progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari
ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed
approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei
criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle
caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento
delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale
ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale
descrittivi delle principali caratteristiche delle opere,
delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli
per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed
indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed
alle caratteristiche dei lavori; nei calcoli preliminari delle
strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo
degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in
progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e
le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geologico,
geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico,
chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un
livello tale da consentire i calcoli preliminari delle
strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico
estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da
realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che
ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità,
dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito
dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle
strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle
scale adeguate, compresi gli eventuali particolari
costruttivi, dal capitolato speciale di appalto,
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prestazionale
o descrittivo, dal computo metrico estimativo, dall'elenco dei
prezzi unitari e da quant'altro necessario per l'immediata
costruzione e per l'esatta determinazione dei tempi e dei
costi relativi, nonché delle scelte che, senza incidere sui
costi, sono rimesse all'impresa affidataria nel rispetto delle
previsioni prestazionali di progetto. Esso è redatto sulla
base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi
precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di
dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che
risultino necessari nonché sulla base di rilievi
planoaltimetrici, di misurazioni e di picchettazioni, di
rilievi della rete di servizi del sottosuolo, anche ai fini
della riduzione delle circostanze imprevedibili di cui al
secondo comma dell'articolo 1664 del codice civile. Il
progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito
piano di manutenzione del lavoro e delle sue parti da redigere
nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera il regolamento, con riferimento alle categorie di
lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le
esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri,
contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di
progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione
dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e
alle ricerche connessi, fanno carico agli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati
di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o
realizzatori. Ai medesimi stanziamenti fanno altresì carico
gli oneri derivanti dal ricorso a professionisti o a società
di servizi esterni per le attività di supporto di cui
all'articolo 9, comma 7.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il
coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del
contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione,
nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità
e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
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9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle
ricerche necessarie all'attività di progettazione è
autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono
localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.
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