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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3902
DDL0210-0022
Progetto di legge Camera n. 210 - testo presentato - (DDL13-210)
(suddiviso in 43 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.60 dello stampato)
...C210. TESTIPDL
...C210.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC210 ZZ13 ZZPD ZZPR
          (Incentivi e spese per la progettazione).
     1.  In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai
  sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
  successive modificazioni, è ripartita la quota dell'1 per
  cento del costo preventivato di un lavoro, da destinare alla
  costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il
  personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione
  aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il
  progetto per l'appalto del medesimo lavoro, e il direttore dei
  lavori.
     2.  Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono
  prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a
  spese di progettazione ai sensi dell'articolo 18,
 
                              Pag. 61
 
  comma 7, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di
  previsione della spesa.  Il Ministro del tesoro è autorizzato
  ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
     3.  A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle
  categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni
  competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10
  per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese
  necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei
  progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche
  e geognostiche, studi di impatto ambientale o altre
  rilevazioni, agli studi per il finanziamento dei progetti e
  alle attività di supporto tecnico-amministrativo, nonché
  all'aggiornamento e all'adeguamento alla normativa
  sopravvenuta dei progetti già esistenti di lavori per la cui
  realizzazione sia riscontrato il perdurare dell'interesse
  pubblico.  Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le
  regioni a statuto ordinario, qualora non vi abbiano già
  provveduto, nonché i comuni, le province e i loro consorzi.
  Per i lavori finanziati dai comuni, dalle province e dai loro
  consorzi e dalle regioni a statuto ordinario attraverso il
  ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a
  finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente
  comma, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-210 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0210 TOTPAG=0096 TOTDOC=0043 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0060 RIGINIZ=023 PAGFIN=0061 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=60 PAGEFIN=61 SORTRES= SORTDDL=021000 00 FASCIDC=13DDL0210 SORTNAV=0021000 000 00000 ZZDDLC210 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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